TAR Umbria, 19 aprile 2024, n. 269

Appalto – Gara – Offerta economica – Offerta anomala – Congruità – Criteri di valutazione – Analisi singole voci di prezzo – Esclusione – Minimi salariali e costo orario medio del lavoro – Testo integrale della sentenza

 

In tema di gara vige il principio, consolidato in giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978;  Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430), per cui il procedimento di verifica dell’anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma il riscontro se in concreto l’offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev’esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l’attendibilità dell’offerta stessa (Consiglio di Stato,  sez. V, 29 gennaio 2018, n. 589). Pertanto, in sede di valutazione la commissione di gara non deve tenere separati i minimi salariali, indicati dalle tabelle ministeriali, dal costo orario medio del lavoro.

Pubblicato il 19/04/2024

  1. 00269/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00016/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2024, proposto da P&P Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9890303839, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei, 4;

contro

Comune di Campello sul Clitunno, Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Mirco Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rossimpianti s.r.l.s., Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione n. 227 del 20 novembre 2023, registro generale n. 441, con la quale la Responsabile del Servizio area manutenzione e lavori pubblici del Comune di Campello sul Clitunno procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’“Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Elementare di Pissignano Unione Europea Next Generation, EU – Fondi PNRR – Missione 4 – Componente 1 Investimento 3.3” alla Rossimpianti s.r.l. semplificata;

di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento al verbale prot. 9619 del 16 novembre 2023, con il quale il Responsabile del procedimento riteneva soddisfacenti le giustificazioni fornite dall’aggiudicatario all’esito di verifica dell’anomalia;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campello sul Clitunno e dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con lettera di invito del 23 luglio 2023, facendo seguito all’avviso del 26 marzo 2023, l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, quale centrale unica di committenza, invitava diversi operatori, tra cui la P&P Costruzioni Generali s.r.l., a presentare la propria offerta per l’aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola elementare di Pissignano, nel Comune di Campello sul Clitunno (PG), mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. con D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 finanziato con Fondi PNRR Missione: 4; Componente: 1; Intervento: 3.3 Codice CUP: B28I22000050001 CIG 9890303839”. Il relativo contratto sarebbe stato stipulato con il Comune di Campello sul Clitunno che fa parte della detta Unione di Comuni.

Per quanto qui di rilievo, con detta lettera di invito veniva previsto che la realizzazione delle opere – di importo pari ad € 763.219,63 per opere edili e € 218.944,91 per gli impianti tecnologici – sarebbe stata aggiudicata secondo il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione alle offerte di un punteggio massimo pari a 100 punti dei quali 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica.

Presentavano tempestivamente la propria offerta nove operatori, tra cui l’odierna ricorrente.

All’esito delle valutazioni della Commissione, l’offerta della Rossimpianti s.r.l.s., odierna controinteressata, veniva individuata quale aggiudicataria con un punteggio complessivo pari a 69,67 punti (20,00 per l’offerta economica – con un ribasso offerto pari al 26,59% – e 49,67 per l’offerta tecnica), mentre l’offerta presentata dalla ricorrente veniva classificata al secondo posto con un punteggio complessivo pari a 64,55 (1,89 per l’offerta economica – con un ribasso offerto pari al 2,51% – e 62,66 per l’offerta tecnica).

Con pec del 12 settembre 2023, la Centrale unica di committenza comunicava, ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicazione in favore Rossimpianti s.r.l.s. disposta con determinazione del Comune di Campello sul Clitunno n. 183 del 7 settembre 2023.

Avverso tale determinazione agiva innanzi al T.A.R. Umbria la P&P Costruzioni s.r.l. (ricorso n.r.g. 746/2023) contestando in particolare, la mancata conclusione ed il difetto di motivazione in relazione al sub procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta. Con sentenza del 2 novembre 2023 n. 605, emessa all’esito della trattazione camerale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il ricorso veniva «accolto ai sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti gravati e la remissione alla Stazione appaltante delle valutazioni in punto di sostenibilità dell’offerta della prima graduata, procedendo poi nella rinnovazione del procedimento a partire da detta fase, con le ulteriori determinazioni del caso».

In particolare, questo Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto sussistenti i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che «in corso di procedura, sebbene non ricorresse l’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, l’Amministrazione ha ritenuto sussistere un dubbio sull’anomalia dell’offerta ed ha inteso avvalersi della facoltà di cui al secondo periodo del sesto comma del medesimo art. 97. Conseguentemente, una volta avviato, con la citata nota del 10 agosto 2023, il sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, la Stazione appaltante era onerata di dare conto dell’esito di tale verifica nel provvedimento finale di aggiudicazione», cosa che non è, invece, accaduta.

L’Amministrazione comunale dava seguito a detto incombente e, con nota trasmessa a mezzo pec prot. 10482 del 14 dicembre 2023, comunicava alla ricorrente la determinazione n. 227 del 20 novembre 2023 con la quale l’appalto in questione è stato nuovamente aggiudicato a Rossimpianti s.r.l.s..

La ricorrente presentava istanza di accesso agli atti in data 14 dicembre 2023, riscontrata dal Comune con pec del 28 dicembre 2023, trasmettendo il verbale prot. 9619 del 16 novembre 2023 e la nota prot. 9697 del 16 novembre 2023 contenente le giustificazioni inviate dall’aggiudicataria.

  1. Con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente ha agito esclusivamente per l’annullamento della determinazione n. 227 del 20 novembre 2023 e degli atti presupposti con i quali il RUP ha ritenuto soddisfacenti le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia, riservandosi di agire per il risarcimento del danno. La parte ricorrente ha articolato censure in diritto riassumibili come segue.
  2. Violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza. La ricorrente lamenta che l’aggiudicataria, modificando le giustificazioni rispetto a quelle fornite nel precedente procedimento oggetto di censura con il ricorso n.r.g. 746/2023, abbia diminuito le voci dell’offerta relative alla manodopera ed ai materiali; rimanendo fermo il ribasso (26,59%) e quindi il prezzo offerto, l’aver calcolato nel fornire giustificazioni più alti importi delle voci relative all’utile ed alle spese generali comporta necessariamente una diminuzione delle altre voci considerate, risultando, quindi, diminuiti gli importi della manodopera e dei materiali.

L’aggiudicazione sarebbe, quindi, intervenuta a fronte di giustificazioni mediante le quali l’offerta è stata modificata in uno suo elementi essenziali. Le giustificazioni andrebbero comunque oltre i limiti del consentito, in quanto l’aggiudicataria non si sarebbe limitata a correggere errori di calcolo e/o a modificare le giustificazioni in ragione di sopravvenienze di fatto e/o di diritto, attribuendo piuttosto valori diversi all’utile ed alle spese generali.

  1. Violazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, macroscopica illogicità ed erroneità manifesta, essendosi l’Amministrazione limitata a fare proprie le giustificazioni offerte dall’aggiudicataria che sarebbero insufficienti ed inidonee a risolvere i dubbi circa la sostenibilità; con la conseguenza che la Stazione appaltante avrebbe errato nel ritenerle fondate, senza nemmeno esercitare la facoltà di chiedere ulteriori spiegazioni.

La parte ricorrente ha rilevato incongruenze e insufficienze nei giustificativi forniti circa: l’utile d’impresa dichiarato (pari al 14,4364%); il costo della manodopera (pari a € 204.860,63, a fronte di una base d’asta pari ad € 279.063,62) che risulterebbe inferiore ai minimi salariali; il costo dei materiali (indicato in 301.963,51). In particolare, la ricorrente pone in dubbio la sostenibilità complessiva dell’offerta, sulla base della perizia sottoscritta dal rag. Brunori, consulente tributario e revisore legale, la quale, preso in esame il bilancio della controinteressata relativo all’esercizio 2022 e riparametrando i costi aziendali in percentuale al valore della produzione, ha concluso per un risultato operativo negativo per oltre 275.000 euro.

iii. Difetto di motivazione/violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per irragionevolezza, macroscopica illogicità, sviamento, essendo la motivazione del provvedimento, ad avviso di parte ricorrente, meramente apparente.

  1. Si sono costituti per resistere in giudizio l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino e il Comune di Campello sul Clitunno, evidenziando preliminarmente l’autonomia del nuovo sub-procedimento di verifica dell’anomalia rispetto al precedente già portato all’attenzione di questo T.A.R. e, conseguentemente, l’erroneità dell’impostazione di parte ricorrente.

La difesa resistente ha, in particolare, evidenziato come l’utile d’impresa – la cui determinazione, secondo il ricorrente, sarebbe sfornita di spiegazione – corrisponda, come si evince dalla tabella riepilogativa contenuta all’interno delle giustificazioni di Rossimpianti, al totale ribassato (nella misura del 26,59%) dell’appalto (al netto degli O.S.), detratti i costi di manodopera e dei materiali (anch’essi correttamente soggetti al ribasso proposto dalla controinteressata, come previsto espressamente nella lettera di invito) e la quota di spese generali indicata; l’utile del 14.4364%, dichiarato nelle giustificazioni, è il risultato di una semplice operazione aritmetica, senza che vi possano essere dubbi in merito alla correttezza di calcolo. Con riguardo ai costi generali, l’aggiudicataria ne ha fornito indicazione utilizzando, come dato e parametro storico e oggettivo di confronto, l’incidenza percentuale sul valore di produzione relativo all’anno 2022; il bilancio 2022 in perdita non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della congruità, né era onere dell’Amministrazione chiedere ulteriori chiarimenti in ordine ad un dato che, di per sé, non aveva alcuna attinenza con la verifica, atteso il carattere esaustivo delle giustificazioni. Le valutazioni di congruità esplicitate nel caso di specie non paiono sindacabili in quanto, da un lato, non spettava alla stazione appaltante concentrarsi sulle singole voci, dovendo al contrario esprimere, in punto di motivazione, solo un giudizio globale e sintetico; dall’altro, non sussistono profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza.

Si contestano le affermazioni di parte ricorrente circa il costo della manodopera, evidenziando che il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all’intervento oggetto di appalto ha previsto un numero di lavoratori da impiegare pari a massimo 5 unità, a fronte di una durata prevista delle lavorazioni di 180 giorni; considerando una giornata lavorativa tipo (anche se in concreto difficilmente verranno utilizzati sempre n. 5 lavoratori) e la durata totale delle lavorazioni, è agevole verificare che il valore medio del costo complessivo del personale, calcolato sulla base delle succitate tabelle ministeriali è nel caso di specie perfettamente in linea con il costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria.

Si contestano, altresì, in quanto appunto frutto di erronee valutazioni ed applicazione di errati metodi di calcolo, le risultanze di cui alla perizia di parte depositata dalla ricorrente e riprese in sede di ricorso.

  1. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza n. 8 del 2024 è stata respinta l’istanza cautelare e fissata per la trattazione l’udienza pubblica del 9 aprile 2024.
  2. Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche in vista della trattazione in pubblica udienza.

In particolare, la parte ricorrente ha versato in atti una relazione a firma del rag. Carter, consulente del lavoro, nella quale, partendo dall’assunto per cui per le lavorazioni oggetto dell’appalto sarebbero necessarie due squadre di operai (composte la prima da un minimo di 4 operai edili e la seconda da un minimo di 3 operai per i lavori di impiantistica, con diversa specializzazione), si perviene alla conclusione che l’importo della manodopera indicato nell’offerta e nei giustificativi dell’aggiudicataria non rispetti il minimo salariale di CCNL e risulti comunque inferiore a quello che risulta applicando le Tabelle ministeriali di riferimento.

  1. All’udienza pubblica del 9 aprile 2024, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
  2. Giova premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione della discrezionalità tecnica spettante all’Amministrazione, dovendo il sindacato del giudice limitarsi alla verifica dell’insussistenza di errori o palesi illogicità nella valutazione svolta dalla stazione appaltante, e che la relativa verifica deve essere svolta dall’Amministrazione tenendo conto dell’offerta economica nel suo complesso e dell’attendibilità delle voci di costo di cui essa è composta, non richiedendo la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia un particolare onere motivazionale, che può anche essere assolto con rinvio per relationemalle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria a seguito delle richieste di chiarimenti (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6393; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 marzo 2024, n.1521).
  3. Nel caso che occupa, facendo seguito alla sentenza n. 605 del 2023, in data 7 novembre 2023 il RUP ha avanzato, ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, una nuova richiesta di chiarimenti, chiedendo all’aggiudicataria «l’integrazione dei documenti giustificativi per le componenti dell’offerta, con riferimento alla percentuale di ribasso offerto e all’importo degli oneri della sicurezza. In particolare si chiede di fornire: 1 – Una relazione che indichi l’utile d’impresa e le spese generali riferite all’appalto, fornendo il dettaglio anche con documenti giustificativi; 2 – La relazione ed il dettaglio relativi al calcolo degli oneri della sicurezza rispetto a quanto previsti dal progettista».

La Rossimpianti ha riscontrato la richiesta con documento del 15 novembre 2023.

Con verbale del 16 novembre 2023, richiamato e condiviso nella motivazione della det. n. 227 del 2023, il RUP all’esito dell’analisi della documentazione trasmessa, ha ritenuto le giustificazioni sufficienti a dimostrare la sostenibilità dell’offerta. In particolare ha ritenuto tele documentazione «adeguata ed esaustiva, tale da fornire sufficienti garanzie per la corretta e adeguata esecuzione dei lavori; – dalla stessa si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull’offerta economica; – la valutazione della spesa e dei costi da sostenere, è stata effettuata in considerazione dei costi dichiarati dalla ditta che tengono conto, nella loro incidenza sull’offerta economica, anche della struttura economica e delle capacità e conoscenze acquisite dall’impresa stessa; … l’utile di impresa, desunto dalle varie analisi effettuate, è risultato superiore al 10%, (percentuale desunta e imposta dal vigente Prezziario Regionale dell’Umbria) con un riscontro positivo in considerazione del risultato economico che tiene conto di tutte le voci di costo dell’appalto ed inoltre “…rispetta i minimi indicati per normativa ed è per la sottoscritta impresa una percentuale soddisfacente, che comporta un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico… “; la stima delle spese generali pari al 12,01% è stata effettuata tenendo conto di quanto risulta dai valori del bilancio chiuso al 31/12/2022 fornito dalla stessa ditta e dichiarando “…che tali spese saranno sicuramente inferiori nell’anno 2023 per la presenza di costi di natura biennale presenti nel bilancio 2022 e che non si ripeteranno nel 2023; inoltre alla data odierna molte delle spese di gestione generali risultano essere già state sostenute per ulteriori lavori in corso...».

  1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia che l’aggiudicataria avrebbe, in sede di secondi giustificativi, effettuato un’inammissibile modificazione di un elemento costitutivo dell’offerta economica, in particolare del costo della manodopera, al fine di dimostrare la sostenibilità dell’offerta.

Il motivo non è meritevole di accoglimento, non emergendo dagli atti di causa alcuna prova della modifica del costo della manodopera denunciato dalla ricorrente.

Difatti, la parte ricorrente si limita ad effettuare un raffronto con i giustificativi già prodotti dall’aggiudicataria in occasione del primo sub procedimento di verifica, oggetto di precedente giudizio che ha condotto all’annullamento degli atti con sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale del 2 novembre 2023 n. 605. Tale comparazione non è, tuttavia, significativa; l’unico raffronto che avrebbe potuto sostenere le allegazioni di parte ricorrente sarebbe stato quello con l’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicataria, che non risulta versata in atti, né richiesta dalla ricorrente in sede di accesso agli atti.

  1. I restanti motivi possono essere trattari congiuntamente, costituendo sviluppo delle medesime argomentazioni; analizzati alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, le censure attoree devono essere respinte, per quanto di seguito esposto, non risultando compiutamente adempiuto l’onere di parte ricorrente di provare la sussistenza di errori o palesi illogicità nella valutazione svolta dalla stazione appaltante.

Come già ricordato, nella materia che occupa vige «il principio, fermo in giurisprudenza (cfr., ex multis e tra le più recenti, Cons. St., V, 30 ottobre 2017, n. 4978; id., 23 gennaio 2018, n. 430), per cui il procedimento di verifica dell’anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma il riscontro se in concreto l’offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev’esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l’attendibilità dell’offerta stessa (cfr., così, di recente Cons. St., V, 29 gennaio 2018, n. 589)» (C.d.S., sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885).

10.1. Non condivisibili si presentano le considerazioni di parte ricorrente sulla mancata dimostrazione dell’utile d’impresa dichiarato, in quanto, da un lato, erroneamente fondate su raffronto con i precedenti giustificativi; d’altro canto appare chiaro che l’utile, come avvenuto nel caso in esame, debba essere ricavato attraverso un’operazione aritmetica.

Allo stesso modo la ricostruzione di parte ricorrente mirante a dimostrare l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, con l’ausilio della perizia versata in atti con il ricorso introduttivo, risulta viziata nel suo assunto di base, ossia nella possibilità di ribaltare in toto l’incidenza delle singole voci di costo, riparametrate in termini percentuali, così come desunte dal bilancio relativo all’esercizio 2022 della Rossimpianti sull’importo dei lavori da eseguire, al lordo del ribasso offerto. Tale impostazione appare fallace in quanto, in disparte ogni ulteriore considerazione, dà per scontata la perfetta omogeneità dell’insieme delle attività svolte nel 2022 sia all’interno dell’annualità e che rispetto all’attività oggetto della procedura per cui è causa, in primo luogo per quanto attiene al rapporto tra i costi per le materie prime ed i costi per il personale.

Per quanto attiene al costo della manodopera, va in primo luogo evidenziato che non vi era al riguardo una specifica richiesta di chiarimenti nella nota del RUP del 7 novembre 2023, non essendo, pertanto, l’aggiudicataria chiamata a fornire particolari giustificazioni in merito.

Parimenti non provata risulta la lamentata violazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016.

Giova rammentare la differenza intercorrente tra costo medio orario del lavoro indicato nelle tabelle ministeriale e i trattamenti salariali minimi inderogabili, su cui il Collegio si limita a richiamare quanto sul punto evidenziato dalla giurisprudenza: «occorre infatti distinguere il concetto di “minimi salariali”, indicati nelle apposite tabelle ministeriali (cd. trattamento retributivo minimo), da quello di “costo orario medio del lavoro” risultante dalle tabelle ministeriali. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell’esclusione dell’offerta stabilita dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata ex lege anormalmente bassa … la diversità dei due concetti si coglie nel fatto che quello di trattamento retributivo minimo ha carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 04/12/2018, n. 1115) …siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989). I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell’organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869). Ciò che invece non può essere derogato in peius – e non risulta dimostrato essersi verificato nella specie – sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni» (T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 novembre 2023, n. 754).

Nel caso che occupa, la ricostruzione di parte ricorrente, così come la relazione tecnica prodotta, si basa su assunti opinabili circa il numero e la specializzazione degli operai necessari. L’unico dato oggettivo che emerge dagli atti di causa è, tuttavia, quello ricavabile dal Piano di sicurezza e coordinamento (doc. 17 della produzione di parte resistente), dal quale si evince una previsione della contemporanea presenza massima di 5 lavoratori ed una durata presuntiva dei lavori di 180 giorni.

Rispetto a tale dato – quindi considerando un totale di 7.200 ore lavorate (pari a 8 ore per 180 giorni, per 5 operai) – il costo della manodopera ribassato dichiarato dall’aggiudicataria pari a € 204.860,62 consente di pervenire ad una media relativa al costo orario pari a € 28,452 tale da consentire di rispettare i minimi salariali previsti tanto per gli operai edili che per gli impiantisti così come indicati anche nella relazione prodotta dalla parte ricorrente (a seconda del livello di specializzazione, tra € 21,32 e € 25,64 per il settore edile e tra 21,32 e € 23,80 per il settore degli impiantisti).

Né assume rilievo in senso contrario quanto affermato nei giustificativi inerenti gli oneri per la sicurezza – in cui che l’aggiudicatario dichiara parametrati per 10 lavoratori – in quanto non è rinvenibile alcuna dichiarazione da cui dedurre la compresenza di tali lavoratori per l’intero arco temporale.

In conclusione, le censure devono essere rigettate, in quanto la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare in base a dati oggettivi che l’offerta sia in perdita o la presenza di macroscopiche illogicità o contraddittorietà (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 25 luglio 2023, n. 477).

10.2. Infine, quanto al lamentato difetto di motivazione, occorre ribadire che qualora il giudizio risulti di segno positivo – come nel caso di specie – dichiarando la congruità e bontà dell’offerta e la conseguente aggiudicazione, non si richiede l’assolvimento di un onere di rigorosa motivazione, potendo la positiva valutazione dell’Amministrazione essere operata anche per relationem alle giustificazioni prodotte (orientamento consolidato su cui cfr. già C.d.S., sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855; Id., sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5665; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 7206; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2020, n. 2815).

  1. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario