Famiglia – Divorzio – Figli minorenni – Affidamento condiviso – Modifica – Criteri – Fattispecie
In tema di affidamento condiviso dei figli minorenni, affidati alla madre, l’accordo raggiunto dagli ex coniugi dopo il divorzio non può essere modificato esclusivamente per il fatto che l’ex moglie debba trasferire la propria residenza per motivi di lavoro dovendosi tenere nella giusta considerazione del fattore legato alla c.d. “bigenitorialità”. Nella fattispecie, l’ex moglie doveva trasferire la propria residenza per esigenze di lavoro spostandola di oltre ottocento chilometri.