Giudizio civile – Famiglia – Figli maggiorenni economicamente non auto sufficienti – Assegno di mantenimento – Sospensione feriale – Applicabilità – Condizioni e presupposti
Alle liti giudiziarie con oggetto le condizioni poste alla base della separazione dei coniugi o del loro divorzio nel cui alveo rientrano anche le questioni attinenti alla erogazione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, si applicano le regole della sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742 salvo che non sia stato adottato un decreto che abbia riconosciuto l’urgenza di definire la controversia sul presupposto che qualsiasi ritardo possa provocare danni alle parti (art. 92, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).