Consiglio di Stato, sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4296

Comune e provincia – Comune – Piano di classificazione acustica – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti – Fattispecie

La classificazione acustica del territorio compete ai Comuni, che esprimono una funzione pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, pertanto l’ambito del sindacato del giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 135). Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non sconfinare nel merito delle scelte discrezionali adottate dall’amministrazione. Tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9301). Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche e correttamente applicate al caso di specie (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6451; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097). In proposito giova richiamare quanto affermato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8443), secondo cui in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell’amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio.  Da un lato, rileva l’interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata. Da un altro lato, rileva l’interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria. Nella fattispecie,  il Consiglio Comunale di Castelrotto aveva approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale con il quale era stata attribuita a due dei dieci pilastri di sostegno della cabinovia da Siusi all’Alpe di Siusi  la classe acustica II (aree di intensa attività umana: limite di immissione acustica diurno – dalle ore 6 alle ore 22 – di massimo 55 dB ed un valore limite notturno di massimo 45 dB) nel periodo estivo, mentre precedentemente erano classificati nella classe III (aree miste con i limiti diurni di 60 dB e 50 dB notturni).