Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2024, n. 5119

Circolazione stradale – Segnaletica orizzontale di mezzeria – Trasformazione da linea continua a linea discontinua – Discrezionalità tecnica – Sussiste – Sindacabilità da parte del giudice amministrativo – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Premesso che la segnaletica orizzontale di mezzeria, regolamentata dall’art. 139 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, è costituita da una linea continua che vieta sia le manovre sinistrorse che quelle di sorpasso, la scelta dell’Amministrazione di respingere la richiesta di modifica del tratto di segnaletica orizzontale di mezzeria da linea continua a linea discontinua rientra nella discrezionalità tecnica di A.N.A.S. non è sindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza ovvero per manifesto travisamento dei fatti. Nella fattispecie, il tratto di statale in questione non è un piano ed è successivo ad una curva di esiguo raggio e di scarsa visibilità oltre a ricadere in prossimità di una curva di esiguo raggiro e di scarsa visibilità, avrebbe una lunghezza insufficiente per estromettere completamente dalla futura corsia di marcia i veicoli che adibiti a trasporto delle merci sarebbero in attesa di entrare nell’area in questione.