Istruzione pubblica – Alunni – Assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore disabile – Ore – Assegnazione inferiore al Piano educativo individualizzato P.E.I.) – Provvedimento del Comune – Legittimità – Condizioni e presupposti – Testo integrale della sentenza che specifica le differenze tra le ore destinate al sostegno scolastico di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale e le ore destinate all’assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore disabile di competenza dei Comuni
E’ legittimo il provvedimento del Comune che assegni un numero di ore destinate all’assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore disabile inferiori al Piano educativo individualizzato (P.E.I) approvato dal dirigente scolastico in quanto il predetto Piano non è vincolante per l’Ente locale, che gode di un margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi in maniera equilibrata per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini tenendo in giusta considerazione le risorse finanziarie disponibili.
Pubblicato il 12/08/2024
- 07089/2024REG.PROV.COLL.
- 01798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale del figlio minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi e Francesca Montalti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigino Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (Ausl della Romagna), non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, dei seguenti atti:
– nota del Comune -OMISSIS- del 30 agosto 2022, recante ad oggetto “accordo di programma provinciale (legge n. 104/1992) per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap residenti nel Comune -OMISSIS- a.s. 2022/2023. Tavolo tecnico per l’integrazione di alunni in situazione di handicap svoltosi in data 2 agosto 2022 – Comunicazione esito”;
– verbale del tavolo tecnico svoltosi il 2 agosto 2022, di contenuto incognito, ma richiamato nella ridetta nota prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- – Il signor -OMISSIS- e la signora -OMISSIS- sono i genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- affetto da -OMISSIS- in forma lieve che gli cagiona -OMISSIS- “-OMISSIS-” come da diagnosi funzionale del Servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna. -OMISSIS- ha beneficiato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l’anno scolastico 2021- 2022 di 12 ore settimanali di sostegno e 13 ore di assistenza scolastica. Senonché, i genitori del minore hanno lamentato per l’anno scolastico 2022-2023 una inaspettata riduzione da parte del Comune -OMISSIS- a sette ore settimanali dell’assistenza scolastica, senza alcun coinvolgimento della famiglia.
Sicché, con rituale ricorso al TAR per l’Emilia Romagna, i genitori del -OMISSIS- hanno impugnato, domandandone l’annullamento, la menzionata nota del Comune -OMISSIS- del 30 agosto 2022 con cui l’Amministrazione comunale ha concesso solo sette ore a fronte delle tredici ore richieste dall’amministrazione scolastica e dalla locale ASL. In sede di ricorso principale, i signori -OMISSIS- hanno dedotto vizi procedimentali – per la vulnerazione del contraddittorio procedimentale – e sostanziali, in considerazione della frustrazione del diritto all’effettiva e piena inclusione scolastica del minore a causa della riduzione del monte ore di assistenza scolastica.
Con successivo atto di motivi aggiunti i due genitori hanno gravato gli atti del tavolo tecnico del 2 agosto 2022, conosciuti a seguito di accesso, deducendo doglianze in via derivata rispetto a quanto già veicolato con il ricorso introduttivo oltre a lamentare l’illegittimità della ritenuta prevalenza delle esigenze finanziarie rispetto al diritto fondamentale all’inclusione scolastica unitamente al mancato coinvolgimento dei referenti dell’AUSL nella valutazione della congruità rispetto ai bisogni e alla circostanza che la contestata riduzione sia stata effettuata al di fuori del P.E.I.. Da ultimo, i ricorrenti hanno sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 3, co. 5 d.lgs. 66/2017 in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 34, 38 e 117 Cost. nella parte in cui viene attribuita ai Comuni la facoltà di disattendere i bisogni di tutela degli studenti con disabilità previste nel PEI in ragione di mere esigenze di budget.
- – Con sentenza -OMISSIS- luglio 2023 il TAR per l’Emilia Romagna ha respinto il gravame: l’impianto motivazionale della decisione di prime cure, prendendo le mosse dalla natura finanziariamente condizionata del diritto all’assistenza scolastica da parte degli allievi disabili, ha osservato che la previsione nel P.E.I. delle ore di assistenza educativa rispetto a quelle di sostegno non sarebbe affatto vincolante per gli enti locali, i quali ai sensi degli artt. 10, co. 3 e 3, co. 5 d.lgs. 66/2017 provvedono su richiesta dei dirigenti scolastici e nei limiti delle risorse disponibili, non partecipando i Comuni alla formazione del P.E.I., il quale, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 66/2017, è di competenza del Gruppo di lavoro operativo (GLO). Ha soggiunto, inoltre, il primo giudice che il citato art. 3, co. 5 d.lgs. 66/2017, come del resto l’art. 5, co. 3, lett. a) della legge regionale n. 26/2001 sarebbero chiari nel limitare le funzioni di assistenza scolastica per cui è causa “nei limiti delle risorse disponibili” lasciando chiaramente intendere l’insussistenza in capo all’alunno disabile di un diritto incondizionato al mantenimento delle ore settimanali di assistenza scolastica riconosciute per l’anno scolastico precedente, venendo invece in questione un interesse legittimo pretensivo comparabile da parte dell’Amministrazione con i principi di buona amministrazione e sostenibilità economica.
- – I genitori del -OMISSIS- hanno, quindi, impugnato la pronuncia di primo grado adendo questo Consiglio di Stato con rituale atto di appello affidato a otto motivi così di seguito compendiabili:
3.1. – Coi primi due motivi di appello, rubricati sotto il segno di plurimi paradigmi normativi di cui gli appellanti assumono la violazione tra cui gli artt. 3, 10, 11, 34 e 38 Cost., gli artt. 3 e 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, l’art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, gli artt. 9 e 10 T.F.U.E., gli artt. 3, 5, 12, 13 legge n. 104/1992, l’art. 14 legge n. 328/2000, la legge n. 67/2006 e gli artt. 3, 5, 7 d.lgs. n. 66/2017, gli appellanti dapprima censurano la pronuncia laddove fosse volta a negare la preminenza del diritto alla assegnazione delle ore di sostegno rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e adducono a sostegno dell’asserto censorio il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui il provvedimento finale del dirigente scolastico non si potrebbe basare su “un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.
In seconda battuta, stigmatizzano la pronuncia di prime cure laddove, previo distinguo tra la disciplina dell’insegnamento di sostegno e quella di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, negherebbe che il diritto alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione prevalga sulle esigenze di spesa pubblica. A detta degli appellanti, la quantificazione contenuta nel P.E.I. sarebbe vincolante per gli enti locali, che devono garantire le ore di assistenza scolastica nella misura stabilita a monte dal GLO, così come l’Amministrazione scolastica è tenuta ad assicurare le ore di sostegno previste dal P.E.I., se del caso anche “in deroga”.
3.2. – Col terzo e quarto motivo di appello, i signori -OMISSIS- contestano la legittimità della pronuncia per violazione di legge sub specie di un’ulteriore nutrita platea di parametri normativi tra cui l’art. 5 d.P.R. 24 febbraio 1994, gli artt. 3, 4 e 12 legge n. 104/1992, l’art. 35, co. 7 legge n. 289/2002, il d.P.C.M. n. 185 del 2006, l’art. 7 d.lgs. n. 66/2017, il d.m. 182/2020 e d.m. 153/2023 e deducono l’erroneità della sentenza laddove afferma che il piano educativo non sarebbe vincolante per gli enti locali, non partecipando questi ultimi alla formazione del piano: difatti, nella ricostruzione operata dagli appellanti gli enti locali avrebbero modo di contribuire alla formazione del piano educativo, concorrendo in seno al procedimento di predisposizione di diagnosi funzionale/profilo di funzionamento e, comunque, la quantificazione delle ore di assistenza ASACOM indicata nel P.E.I. resterebbe vincolante per l’ente locale.
Difatti, con l’ulteriore profilo di censura, gli appellanti obiettano l’erroneità della pronuncia laddove afferma che gli enti locali potrebbero assegnare le ore di assistenza scolastica in difformità dalla quantificazione contenuta nel P.E.I.: nella specie, l’assegnazione di sole sette ore di assistenza scolastica settimanali sarebbe illegittima, essendo stata disposta al di fuori del P.E.I. e quindi in difetto di una valutazione dei bisogni conforme, sia dal punto di vista procedimentale che sostanziale, al paradigma normativo
3.3. – Col quinto motivo, gli appellanti, evocando la violazione di plurimi parametri del formante internazionale (artt. 3 e 24 Conv. ONU sui diritti delle persone con disabilità; art. 3 Conv. ONU sui diritti del fanciullo), euro-unitario (artt. 9 e 10 T.F.U.E.) e interno (art. 5 d.P.R. 24 febbraio 1994; artt. 3, 4, 5 e 12 legge n. 104/1992; art. 35, co. 7 legge n. 289/2002; d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; art. 7 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66; D.M. n. 182/2020 e D.M. n. 153/2023), ripropongono e sviluppano gli stilemi censori del primo e secondo motivo e deducono l’erroneità della decisione di prime cure allorquando afferma che gli enti locali potrebbero assegnare le ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione nei limiti delle risorse disponibili, in difformità dalla quantificazione contenuta nel P.E.I.: in buona sostanza, gli appellanti propugnano la tesi della prevalenza del diritto all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità rispetto alle esigenze finanziarie delle Amministrazioni pubbliche, e ciò varrebbe a fortiori ove il fabbisogno delle ore di sostegno e assistenza educativa sia stato valutato dal G.L.O..
3.4. – Dipoi, gli appellanti deducono nel sesto motivo di ricorso l’erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado laddove assume che i signori -OMISSIS- avrebbero fatto valere “un diritto al mantenimento delle ore settimanali di assistenza scolastica riconosciute per l’anno precedente” e cioè per l’a.s. 2021/2022, mentre sarebbe più corretto puntualizzare che -OMISSIS- hanno domandato il riconoscimento delle ore settimanali di assistenza scolastica previste dalla verifica finale del P.E.I. per l’a.s. 2021/2022 e confermate dal P.E.I. del 21 ottobre 2022, redatto per l’a.s. 2022/2023.
3.5. – Il settimo profilo di censura ripropone la questione di legittimità costituzionale già disattesa dal primo giudice: gli appellanti insistono nel denunciare il contrasto dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 66/2017 con il formante costituzionale ed euro-unitario. Sul versante dei parametri costituzionali, la disposizione urterebbe col combinato disposto degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. in quanto sacrificherebbe i principi personalisti e solidaristi sull’altare delle esigenze di contenimento della spesa; profili di tensione insorgerebbero anche con l’art. 10 Cost. atteso che la disposizione contestata, in spregio dell’obbligo di conformarsi alle norme dell’ordinamento internazionale generalmente riconosciute, colliderebbe con gli indirizzi evolutivi dell’ordinamento internazionale univocamente orientato ad assicurare alle persone con disabilità una tutela effettiva e non meramente teorica. Da ultimo, la norma sospettata di incostituzionalità lederebbe gli artt. 34, co. 1, e 38, co. 3 e 4, Cost., in riferimento agli artt. 30, co. 1 e 2, e 31, co. 1, Cost., atteso che finirebbe per venir meno la funzione affidata alla Repubblica per rendere effettivo il diritto all’istruzione ex art. 38, quarto comma, Cost., con conseguente ulteriore lesione del corrispondente compito affidato alla famiglia e, in via surrogatoria allo Stato, previsto dall’art. 30, co. 1 e 2, Cost..
Sul versante euro-unitario, verrebbero in rilievo sia l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’UE nel 2011, sia gli artt. 9 e 10 T.F.U.E. che definiscono due criteri-obiettivo nella determinazione delle politiche ed azioni dell’Unione (la promozione di un elevato livello di istruzione, la lotta contro l’esclusione sociale e la lotta contro ogni tipo di discriminazione, compresa quella fondata sulla disabilità).
3.6. – Infine, con l’ultimo motivo di gravame, le parti appellanti stigmatizzano un ulteriore profilo di travisamento fattuale in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, nella specie consistito nell’aver assunto che la riduzione delle ore di assistenza scolastica sia stata concertata con gli altri enti all’esito del tavolo tecnico del 2 agosto 2022: invero, gli appellanti precisano che, in punto di fatto, il Comune avrebbe disposto, nei confronti sia di -OMISSIS- sia di tutti gli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti Comprensivi ricadenti nel territorio comunale, una indiscriminata riduzione delle ore di assistenza specialistica previste nei rispettivi P.E.I., senza coinvolgere minimamente gli insegnanti referenti e i referenti dell’A.U.S.L. nella valutazione circa la congruità della riduzione rispetto ai bisogni e alle diagnosi dei singoli alunni, indi la quantificazione delle ore di assistenza specialistica sarebbe avvenuta ad opera della sola Amministrazione comunale (circostanza questa incontestata e non smentita dalla produzione documentale avversaria), al di fuori del Tavolo di Lavoro Tecnico.
- – Si è costituito in giudizio il Comune -OMISSIS- che ha diffusamente controdedotto per l’inammissibilità del primo motivo di appello, concernente le ore di sostegno e non quelle di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, mentre per il resto ha argomentato per l’infondatezza dell’appello, deducendo previamente ma in via subordinata il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi difatti in materia di diritti soggettivi, qualora dovesse condividersi la tesi avversaria, secondo cui alle funzioni in tema di assistenza scolastica si applicano gli stessi principi enunciati in relazione alle funzioni scolastiche in senso proprio.
- – Ha dispiegato intervento ad adiuvandumnel giudizio di appello -OMISSIS-, la quale espone di essere una grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità operante -OMISSIS- sull’intero territorio nazionale, in qualità di organizzazione maggiormente rappresentativa delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, in quanto tale legittimata a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per la tutela dei diritti delle persone con disabilità alla piena inclusione sociale in condizioni di pari opportunità con gli altri secondo i principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. L’interveniente, premessa una ricostruzione del sistema di inclusione scolastico per le persone con disabilità, ha ribadito l’illegittimità dell’atto comunale impugnato in quanto capace di determinare una grave violazione del diritto costituzionalmente protetto alla piena istruzione dell’alunno, che si è visto costretto a frequentare la scuola, nel corso dell’a.s. 2022/2023, con la parziale mancanza di una figura a lui fondamentale.
- – Espletato lo scambio di memorie difensive exart. 73 cod. proc. amm. la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 27 giugno 2024 ed è stata successivamente spedita per la decisione.
DIRITTO
- – La controversia oggetto del presente giudizio di appello ruota attorno ad un unico nucleo tematico concernente l’incomprimibilità del diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità anche rispetto alle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.
- – Giova preliminarmente tracciare i lineamenti della disciplina che regola la fattispecie in esame prendendo le mosse dai referenti di diritto internazionale pattizio, rappresentati primariamente dalle disposizioni vergate dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 12 dicembre 2006 e ratificata poi dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18: la disciplina convenzionale, da un lato, conia il concetto di “accomodamento ragionevole” intendendosi le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 3 Conv.), dall’altro, nell’onerare gli Stati parti del riconoscimento del diritto all’istruzione delle persone con disabilità li impegna a garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita che realizzi tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità. In particolare, nell’attuazione di questo diritto gli Stati parti devono assicurare sia che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria, sia che venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno e che le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione.
2.1. – La cornice normativa nazionale detta una specifica disciplina per assicurare l’effettività del diritto all’istruzione e all’educazione dei minori affetti da disabilità tracciando delle precise direttrici normative sulla loro integrazione scolastica ispirate alla distinzione tra funzioni scolastiche proprie, demandate alle attività di sostegno di esclusiva pertinenza delle istituzioni scolastiche mediante l’assegnazione di docenti specializzati, e attività di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, incombenti invece sugli enti locali (v. art. 13, co. 3 legge n. 104/1992), nel quadro di una programmazione coordinata dei diversi servizi che trova il suo precipitato in appositi accordi di programma tra enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali (v. art. 13, co. 1 l. n. 104/1992).
La chiara dicotomia di funzioni tra istituzioni scolastiche ed enti locali trova conferma in ulteriori parametri normativi di rango primario che ribadiscono l’attribuzione agli enti locali dei “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio” (art. 139, co. 1, lett. c) d.lgs. 112/1998) a seguito del trasferimento di funzioni amministrative originariamente operato dallo Stato in favore, tra gli altri, dei Comuni mediante il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (v. in particolare artt. 42 e 43 in materia di assistenza scolastica).
Stringendo il fuoco della disamina sullo specifico ambito dell’inclusione scolastica, viene in rilievo il corpus normativo recato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante appunto un organico insieme di norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità anche alla luce delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: all’art. 3 del decreto trova ulteriore conferma l’impianto dicotomico tra le attribuzioni dello Stato, esercitate per il tramite dell’amministrazione scolastica (e che includono appunto la funzione del sostegno didattico, v. art. 3, co. 2 lett. a)) e quelle degli enti locali che “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili […] gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente” (v. art. 3, co. 5, lett. a)).
2.2. – Il quadro regolatorio nazionale tratteggia nitidamente gli strumenti e gli istituti cui l’ordinamento si rivolge allo scopo della massima realizzazione dell’inclusione scolastica in favore dei minori disabili, tra i quali spicca il piano educativo individualizzato (breviter, P.E.I.), facente parte del progetto individuale per le persone disabili di cui all’art. 14 legge n. 328 del 2000. Il P.E.I. è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (breviter, GLO) a sua volta composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare (v. art. 9, co. 10, d.lgs. 66/2017); tra i molteplici contenuti normativamente previsti il PEI “esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione” (v. art. 7, co. 2, lett. d) d.lgs. 66/2017).
Una volta predisposto il PEI, si attiva la fase di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno che, conformemente al disegno dicotomico tra funzioni scolastiche stricto sensu e assistenza scolastica, sono individuate dal dirigente scolastico che, rispettivamente, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno (art. 10, co. 1 d.lgs. 66/2017), di tal ché l’USR possa assegnare le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno, e parallelamente in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, co. 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di Conferenza unificata (art. 10, co. 3 d.lgs. 66/2017).
2.3. – Come rilevato dal primo giudice, anche la normativa regionale (L.R. 26/2011) conferma l’accordo di programma quale strumento di raccordo, che nel territorio provinciale interessato è stato sottoscritto il 26 settembre 2007 da parte degli enti competenti, ossia dall’Ufficio scolastico provinciale, dalle Istituzioni scolastiche, dall’Azienda Unità sanitaria locale Romagna e dagli Enti locali. Tale specifico accordo disciplina l’istituzione dei tavoli di lavoro tecnici “con l’obiettivo di valutare e quantificare gli interventi per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap. Del Tavolo Tecnico fanno parte: -un rappresentante del Comune di residenza degli alunni in situazione di handicap, con funzioni di Presidente può essere prevista la presenza di un segretario, dipendente comunale, individuato dal Presidente; – il coordinatore A.U.S.L. e, laddove necessario, gli specialisti che hanno in cura i singoli alunni; – il Dirigente Scolastico interessato”. I compiti del Tavolo sono così individuati: “coordinare gli interventi di supporto e i progetti di integrazione a favore degli alunni in situazione di handicap, tenendo conto delle attività extrascolastiche; -fornire, se richiesto, un supporto al Gruppo di lavoro handicap delle singole scuole interessate; – verificare, alla fine dell’anno scolastico, i risultati raggiunti” (art. 6 Accordo di programma).
- – Alla luce del quadro regolatorio così tratteggiato, il Collegio può procedere all’esame analitico delle censure riproposte a corredo del gravame.
- – In adesione all’eccezione della difesa comunale, il primo motivo di appello si appalesa inammissibile per carenza di interesse: come emerge con evidenza dalla ricostruzione fattuale dianzi svolta, l’ubi consistam della presente controversia attiene all’assegnazione del monte orario di assistenza scolastica e non già all’assegnazione delle ore di sostegno didattico che, come visto poc’anzi, costituiscono una autonoma e distinta misura di inclusione scolastica di appannaggio delle istituzioni scolastiche i cui dirigenti inviano le relative richieste al competente Ufficio scolastico regionale (v. art. 10, co. 3, d.lgs. 66/2017).
Indi, l’intero costrutto censorio si profila inconferente e sprovvisto di concreto interesse poiché mira a stigmatizzare la pronuncia gravata, laddove fosse volta a negare la preminenza del diritto alla assegnazione delle ore di sostegno rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Senonché, la materia del contendere esula dalla ben diversa tematica dell’assegnazione delle misure di sostegno didattico e resta circoscritta all’assegnazione delle altre misure di inclusione scolastica consistenti nell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, espletata da operatori gravanti sul bilancio comunale e non su quello dell’amministrazione scolastica, come invece avviene per i docenti di sostegno. Conseguentemente, il Collegio non ravvisa in capo agli appellanti un interesse concreto e attuale atto a censurare l’obiter dictum estrapolato dalla pronuncia di prime cure e vertente su un tema decisorio ultroneo rispetto all’odierno thema decidendum.
Tanto considerato, il motivo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- – Passando alla disamina del secondo motivo di appello, scrutinabile unitamente al quinto per omogeneità contenutistica, e entrambi tesi sostanzialmente a propugnare la tesi della vincolatività del monte orario di assistenza scolastica quantificata nel P.E.I., essi si appalesano inconferenti.
5.1. – Il dato letterale della disciplina di rango primario non avvalora, infatti, tale opzione esegetica: l’art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. 66/2017, nello scolpire obiettivi e contenuti del Piano educativo individualizzato, precisa che esso espliciti, inter alia, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, […] nonché […] la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”. In buona sostanza, il P.E.I. compendia le determinazioni conclusive del GLO quale organo collegiale a composizione mista cui è demandato l’esercizio della discrezionalità tecnica sull’individuazione delle misure di inclusione scolastica e veicola le proposte finali in punto di determinazione del numero di ore di sostegno e di risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.
Proposte, non già assegnazioni definitive: la littera legis è inequivoca sul punto.
Difatti, i passaggi successivi vedono il coinvolgimento del dirigente scolastico quale organo propulsivo nell’individuazione e assegnazione delle misure di sostegno: invero, anche per il sostegno didattico in senso stretto, la disciplina primaria non vincola in modo pedissequo il dirigente scolastico, il quale gode comunque di taluni margini di apprezzamento ben individuati dall’art. 10, co. 1 d.lgs. 66/2017 giacché “sulla base del P.E.I. di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.
Con ciò non si intende mettere in discussione che vada incluso in quel “nucleo duro indefettibile” di garanzie del diritto fondamentale del disabile allo studio l’assegnazione da parte dell’amministrazione scolastica di un numero di docenti di sostegno per ciascun alunno disabile, in correlazione alla documentazione medica circa lo stato e la gravità della disabilità, secondo la valutazione effettuata all’interno di ciascun istituto scolastico in occasione della predisposizione del “progetto educativo didattico” e del piano educativo individualizzato. Osserva, infatti, la più prudente giurisprudenza amministrativa, che “se anche non è configurabile un diritto incondizionato all’assistenza “ottimale” (essendo i diritti sociali a prestazione diritti finanziariamente condizionati), esiste, pur sempre, un nocciolo duro di garanzie atto ad impedire che il diritto allo studio di questi soggetti possa essere semplicemente nominale, sacrificato sull’altare delle disponibilità finanziarie” (Cons. giust. amm. Sicilia, 21 novembre 2018, n. 788). Del resto, come sottolinea la Corte costituzionale, la natura fondamentale del diritto in oggetto impone al legislatore l’onere di riempire quella situazione soggettiva di contenuti concreti, attraverso la predisposizione degli strumenti idonei alla sua realizzazione ed attuazione nel difetto dei quali lo stesso si ridurrebbe a “mera previsione programmatica” (Corte Cost., sent. n. 215/1987).
Nondimeno, la stessa giurisprudenza amministrativa, con sostanziale adesione da parte di questo Collegio, dubita che “il provvedimento del dirigente scolastico sia un atto del tutto vincolato alle risultanze della documentazione dei competenti organi sanitari e scolastici (P.E.I., P.E.D., verbale del G.L.I.S.) e dunque un atto dovuto. Non può escludersi un margine di apprezzamento da parte del dirigente, per ragioni obbiettive che non possono consistere, tuttavia, nella indisponibilità di insegnanti di sostegno e di risorse economiche. Ragioni obiettive che possono consistere nella manifesta irragionevolezza, erroneità, contraddittorietà della suddetta documentazione, o nella possibilità che a fronte di due o più alunni disabili nella stessa classe, sia concretamente sufficiente un unico insegnante di sostegno per tutti” (Cons. giust. amm. Sicilia, 21 novembre 2018, n. 788).
5.2. – Orbene, le considerazioni che precedono valgono a fortiori per quanto attiene all’individuazione e assegnazione delle misure di assistenza scolastica volte a promuovere l’autonomia e la comunicazione dell’allievo disabile. Il tenore testuale del plesso normativo esaminato, nel combinato disposto degli artt. 7, co. 2, lett. d) (“proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”) e 10, co. 3 d.lgs. 66/2017 (“Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis”) depone a favore di un’esegesi della medesima indole per cui l’Amministrazione comunale, destinataria della richiesta di assegnazione provvede “ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui al comma 5-bis” (v. art. 3, co. 5 d.lgs. 66/2017).
5.3. – Riveste, dunque, una portata centrale anche il contenuto dell’Accordo da concludersi in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 3, co. 5-bis volto a definire le modalità attuative degli interventi e dei servizi di inclusione scolastica di competenza degli enti territoriali, ivi comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché i relativi standard qualitativi.
Indi, diversamente da quanto opinato da parte appellante, non pare predicabile in alcun modo il carattere vincolante del P.E.I. in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l’assorbente considerazione che il Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive. Conseguentemente, residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all’insieme complessivo delle misure richieste) e, dall’altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata. Sul piano più strettamente procedimentale, invece, l’Accordo di programma del 2007 prevede la costituzione di appositi tavoli di lavoro tecnici volti a coordinare gli interventi di supporto sulla scorta delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche “al fine di ottimizzare le risorse disponibili sul territorio”.
5.4. – Non vale a mutare tale approdo argomentativo la giurisprudenza di questo Consiglio riportata da parte appellante a corredo del motivo in esame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2023, n. 4473) atteso che tale pronuncia concerne la ben diversa questione dell’inderogabilità delle norme per l’inclusione scolastica introdotte con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riferibili ad esigenze uniformi su tutto il territorio nazionale, e con cui è stato ridefinito il sistema organizzativo preposto all’integrazione nel sistema di istruzione scolastica di soggetti con disabilità, attraverso l’istituzione dei gruppi di lavoro “multilivello”: nel caso ivi esaminato, sia il primo giudice che il giudice di appello hanno convenuto nell’escludere che rispetto al gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di ciascun alunno potesse operare in sostituzione di quello previsto per legge un sistema simmetrico riferibile all’ente locale, nel caso di specie la commissione di inclusione istituita dal Comune di Torino, ancorché l’alunno fosse iscritto ad una scuola comunale.
5.5. – Infine, con particolare riferimento alle ulteriori deduzioni censorie sviluppate nel quinto motivo nel segno delle disposizioni della Convenzione ONU – segnatamente gli artt. 3 e 24 Conv. – mette conto di rilevare che il testo pattizio non conia un diritto incondizionato all’inclusione scolastica, ma lo tempera secundum quid tenendo a battesimo la nozione di “accomodamento ragionevole”: in particolare, la Convenzione, all’art. 24, nel riconoscere previamente il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, impegna gli Stati parti a garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita che realizzi tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, ma al contempo specifica che, nell’attuazione di questo diritto gli Stati parti devono assicurare sia che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria, sia che venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno e che le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione.
Come visto già sub 2, il testo convenzionale si perita di delimitare l’innovativa nozione di accomodamento ragionevole come quel complesso di modifiche e di adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Ne discende che il prudente contemperamento dell’indefettibile diritto fondamentale del disabile alle necessarie misure di inclusione scolastica con i vincoli di finanza pubblica si atteggia a paradigmatica concretizzazione di tale nozione di matrice convenzionale, non potendo mai esigersi in capo all’autorità pubblica che l’apprestamento di tali misure solidaristiche comportino oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di queste politiche nel medio-lungo periodo.
Tanto considerato, il corpus normativo nazionale che disattende l’invocato principio di prevalenza incondizionata del diritto all’inclusione scolastica rispetto alle esigenze finanziarie delle Amministrazioni pubbliche non si pone in insanabile tensione, come ipotizzerebbero invece gli appellanti, con le disposizioni della Convenzione ONU, anzi si inscrive coerentemente nella figura dell’accomodamento ragionevole.
- – Alla luce di quanto appena esposto, smarriscono ogni mordente anche il terzo e il quarto profilo di censura.
6.1. – Il terzo motivo insiste sul tema della vincolatività del P.E.I. ponendo l’accento sul fatto che il Comune comparteciperebbe al procedimento di formazione del Piano per il tramite dell’Unità di valutazione multidisciplinare della quale fa parte anche un assistente sociale in rappresentanza dell’ente locale.
La tesi di parte appellante non è persuasiva.
La disciplina di rango primario stabilisce, in primis, che la predetta Unità di valutazione – partecipata, invero eventualmente (“almeno due delle seguenti figure” nell’ambito di una platea più ampia), “anche da un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza” – sia responsabile della stesura del Profilo di funzionamento, quale documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale (cfr. art. 5, co. 4 d.lgs. 66/2017); in secondo luogo, stringendo il fuoco sul Gruppo di lavoro operativo, la disciplina ne enuclea la composizione soggiungendo che esso opera “con il necessario supporto dell’Unità di valutazione multidisciplinare” (art. 9, co. 10 d.lgs. 66/2017). Il quadro che ne emerge appare quindi ben più sfumato ed eterogeneo e non consente di affermare che il P.E.I. sia il frutto di un lavoro compartecipato anche dall’ineludibile intervento del rappresentante comunale: pervero, il rappresentante dell’Ente può prendere parte all’Unità di valutazione multidisciplinare (su base eventuale, come si è visto) e quest’ultima presta necessariamente un’attività di supporto al GLO che, però, confeziona poi autonomamente il PEI (cfr. art. 7, co. 2 lett. a) cit. “il PEI […] è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione”).
Conseguentemente, l’Amministrazione comunale, una volta interessata dal dirigente scolastico circa le proposte di misure per l’assistenza scolastica cristallizzate nel PEI, provvede, nel limite delle risorse disponibili, all’attribuzione delle risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis senza che possa affermarsi la natura irrimediabilmente vincolante del PEI (che veicola, come visto, solo “la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione”) .
6.2. – Del pari, il quarto motivo non coglie assolutamente nel segno, reiterando gli stilemi censori già passati in rassegna nei precedenti punti. Nello specifico, non può essere condiviso l’addebito di illegittimità della decurtazione delle ore di assistenza scolastica essendo stata disposta al di fuori del P.E.I. e quindi in difetto di una valutazione dei bisogni conforme, sia dal punto di vista procedimentale che sostanziale, al paradigma normativo.
Si è già ampiamente discorso sull’indubitabile fondamento normativo che legittima il Comune all’esercizio di un autonomo potere discrezionale di concreta assegnazione delle risorse onde provvedere sulle richieste articolate nel P.E.I.. Del resto, nel caso di specie, la decurtazione del monte orario, pur impattando de facto sull’intensità delle misure di inclusione scolastica non ha pregiudicato gli obiettivi educativi del -OMISSIS-, come si evince dalla verifica finale del P.E.I. per l’anno scolastico 2022/2023 (doc. 17 fascicolo di primo grado): al punto 11 “Verifica finale/Proposte” si rileva che “i progressi più importanti hanno riguardato gli apprendimenti disciplinari e la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento”, mentre la proposta concernente le misure di assistenza per l’anno successivo, pur mirando al ripristino delle 13 ore settimanali assegnate nel precedente anno scolastico, puntualizza, a scanso di ogni equivoco, che “tale richiesta costituisce una proposta del G.L.O. e che la decisione in merito alla quantificazione effettiva spetta all’amministrazione comunale”.
- – Passando al sesto motivo, imperniato sull’asserito travisamento fattuale concernente la richiesta di mantenimento dello stesso monte orario dell’anno precedente – e non già dell’assegnazione delle ore previste dal P.E.I. per il nuovo anno scolastico, il Collegio è dell’avviso che sia del tutto inconferente.
L’iter argomentativo seguito dal primo giudice esamina compiutamente il tema decisorio della vincolatività o meno del P.E.I. relativamente all’anno scolastico di riferimento e non incentra la motivazione di rigetto sulla discutibile pretesa al mantenimento dello status quo ante, da considerarsi quale mero obiter dictum consequenziale alla negazione della vincolatività del PEI. Indi, non vi è alcun travisamento fattuale rilevante, ma tutt’al più un passaggio argomentativo che sviluppa con cadenze alternative la comune ratio decidendi della ritenuta modulabilità del monte orario di assistenza scolastica proposto nel piano educativo individualizzato.
- – Alla luce dell’ampia disamina svolta, non appare scrutinabile favorevolmente neanche la prospettata questione di legittimità costituzionale con riguardo a plurimi parametri costituzionali e norme interposte.
8.1. – Si è già detto sub 5.5. circa la ritenuta sintonia dell’ordinamento nazionale con la figura convenzionale dell’accomodamento ragionevole, coniato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e recepito dall’art. 3, co. 1, d.lgs. 66/2017, di per sé sufficiente a sgombrare il campo dai paventati profili di tensione del plesso normativo rappresentato dal d.lgs. 66/2017 con gli artt. 3 e 24 Conv. – tensione che, comunque, opererebbe per il tramite del noto meccanismo della norma interposta ex art. 117, co. 1 Cost. e non come opinato da parte appellante mediante il cd. trasformatore permanente di cui all’art. 10 Cost, considerato che si verte nell’ambito del diritto internazionale pattizio e non di quello generale.
8.2. – Parimenti non si ravvisano i denunciati profili di tensione con gli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. atteso che la disciplina di rango primario non oblitera il contenuto sostanziale del diritto all’inclusione scolastica, anzi appresta un ventaglio di misure assai articolato che constano di funzioni scolastiche proprie e funzioni lato sensu assistenziali a cui concorrono enti diversi – rispettivamente, l’Amministrazione scolastica o gli enti territoriali. Non appare tuttavia irragionevole che nell’assegnazione del mix di misure i vari enti tengano anche conto dei riflessi finanziari complessivi senza tuttavia conculcare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale all’inclusione scolastica, vulnus che però non si verifica nel caso di specie all’esito della decurtazione di un mero frazionale del monte ore complessivo conseguente alla rimodulazione delle risorse complessive necessitata da un fabbisogno crescente. Soccorre al riguardo la nota giurisprudenza costituzionale sul diritto finanziariamente condizionato elaborata nel campo del diritto alla salute, ma agevolmente trasponibile in subiecta materia (ex multis, Corte Costituzionale, 27 luglio 2011, n. 248; v. nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 271).
In definitiva, i denunciati profili di frizione col formante costituzionale e internazionale non colgono nel segno.
8.3. – Da ultimo, le prospettazioni critiche concernenti le asserite tensioni col diritto eurounitario, culminanti financo nella richiesta di proposizione della questione pregiudiziale, si appalesano eccessivamente generiche – essendo invocati due parametri del T.F.U.E. – gli artt. 9 e 10 – di portata ampia e programmatica che consacrano l’impegno dell’Unione al contrasto delle discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione delle sue politiche di lotta contro l’esclusione sociale e di promozione di un elevato livello di istruzione.
Tale genericità le consegna ad un ineluttabile scrutinio di inammissibilità.
- – La disamina del Collegio deve concludersi con lo scrutinio dell’ottavo e ultimo motivo di appello che denuncia un ulteriore supposto profilo di travisamento fattuale consistente nel fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il Comune ha concertato la riduzione del monte ore di assistenza scolastica, mentre ciò sarebbe avvenuto, secondo gli appellanti, per deliberazione del tutto unilaterale.
9.1. – La doglianza non coglie nel segno a mente delle risultanze documentali dei lavori del Tavolo tecnico riunitosi il 2 agosto 2022 da cui emerge nitidamente che, a fronte delle richieste dei referenti dell’Amministrazione scolastica, “i rappresentanti dell’Amministrazione [comunale] hanno precisato che la situazione economico-finanziaria del Comune -OMISSIS- è fortemente critica, pertanto hanno raccolto le varie richieste della Scuola senza fornire sul momento risposte certe, segnalando invece la grande difficoltà di far fronte ad esse e di garantire l’erogazione delle risorse”. Sicché, la nota comunale del 30 agosto 2022, rubricata non a caso “tavolo tecnico per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap svoltosi in data 2 agosto 2022 – comunicazione esito”, si atteggia ad atto conclusivo dei lavori del tavolo per mezzo del quale l’Amministrazione comunale, titolare della funzione amministrativa di assistenza scolastica ex art. 139, co. 1, lett. c) d.lgs. 112/1998) ed art. 42 d.P.R. n. 616/1977, provvede in via definitiva sulle richieste delle istituzioni scolastiche in punto di misure di assistenza scolastica.
Vi è stata dunque piena condivisione delle criticità economico-finanziarie con i componenti del tavolo tecnico, ferma restando la prerogativa finale del Comune di individuazione e assegnazione delle risorse effettive per le misure di assistenza scolastica.
9.2. – Il motivo va, dunque, respinto perché destituito di fondamento fattuale.
- – In definitiva, alla luce delle considerazioni suesposte, l’appello si appalesa in parte inammissibile, in parte infondato e deve essere conclusivamente respinto.
- – Alla luce delle peculiarità della vicenda fattuale, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D’Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore