Straniero – Cittadinanza italiana iure matrimonii – Perdita – Passaporto – Revoca – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario – Fattispecie
La revoca del passaporto sulla base del decreto del Prefetto che ha disposto la perdita della cittadinanza italiana acquisita iure matrimonii ex art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a causa della separazione legale del ricorrente dalla moglie cittadina italiana, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Di fatti, l’interesse al conseguimento e al mantenimento della cittadinanza iure matrimonii ha consistenza di diritto soggettivo e pertanto rientra nella sfera di giurisdizione del G.O.; analogo discorso vale per la domanda di annullamento del provvedimento di ritiro del passaporto, trattandosi di atto meramente consequenziale e vincolato rispetto al provvedimento di revoca della cittadinanza. Nella fattispecie, si trattava di un cittadino pakistano.