Reato di tortura – Art. 613-bis, c.p. – Invalido – Reiterate violenze e trattamento inumano e degradante – Configurabilità – Fattispecie
Si configura il reato di tortura di cui all’art. 613-bis, c. p., nella condotta consistente in reiterate violenze e trattamento al contempo inumano e degradante posto in essere nei confronti di un invalido considerato che la predetta norma penale ricomprende anche i comportamenti inumani e degradanti che la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo tiene distinti dal concetto di tortura in senso stretto. Nella fattispecie, un “branco” sottoponeva un gruppo di invalidi fisici e/o mentali a una serie reiterata di umilianti vessazioni e denigrazioni fisiche, che filmate, venivano successivamente diffuse sui social network.