TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506

Ambiente e paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Parere tardivo della Soprintendenza – Illegittimità – Silenzio-assenso – Configurabilità – Richiesta di parere attraverso posta elettronica e non posta elettronica certificata – Irrilevanza – Fattispecie

È illegittimo il parere tardivamente reso dalla Soprintendenza in un procedimento con oggetto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, al quale deve infatti considerarsi applicabile il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis, l. n. 241/ 1990 (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610; contra, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584) né rileva in senso contrario la circostanza, di fatto, per cui la richiesta di parere sia stata trasmessa dall’amministrazione comunale procedente ad indirizzo di posta elettronica non certificata, in quanto nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni come desumibile dagli artt. 47 e 48, d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Nella fattispecie, veniva impugnato il provvedimento del Comune di Campobello di Mazara, con il quale veniva recepito il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, che rigettava l’istanza comunale finalizzata al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di otto impianti pubblicitari.