Consiglio di Stato, sez. I, parere, 5 luglio 2024, n. 849

Militare – Sanzioni disciplinari – Sanzioni di stato – Uso di sostanze stupefacenti – Legittimità – Discrezionalità della P.A. – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti – Fattispecie

È legittima la sanzione di stato, irrogata nei confronti del militare per la detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale, considerato che tale uso, oltre a concretizzare una oggettiva violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti attraverso il giuramento prestato,  da un lato, costituisce, a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai precedenti di servizio dell’incolpato, una condotta confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prosecuzione nel servizio e, dall’altro, finisce sicuramente per alterare l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta,  ponendosi in contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti, influendo negativamente sulla formazione e ledendo il prestigio della Forza Armata o del Corpo di appartenenza. Va precisato che la sanzione disciplinare viene adottata all’esito di un procedimento nel quale l’Amministrazione procedente è titolare di una potestà ampiamente discrezionale sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto per eccesso di potere (sproporzionalità, manifesta illogicità o irragionevolezza). Nella fattispecie la sanzione irrogata era stata la sospensione dall’impiego per mesi sei.