Navigazione marittima – Nave – Stato di bandiera – Stato di approdo – Poteri – Ispezioni e verifiche da parte dello Stato di approdo – Condizioni e presupposti – Fermo della imbarcazione da parte dello Stato di approdo – Condizioni e presupposti
In base alle vigenti norme di diritto internazionale e a quelle della direttiva 2009/16/CE del 23 aprile 2009, lo Stato di approdo può legittimamente effettuare ispezioni e verifiche qualora riscontri una situazione di pericolo, ma le predette ispezioni e i menzionati controlli non possono condurre alla riqualificazione della nave. Lo Stato di bandiera, oltre a garantire la comunità internazionale sulla sicurezza delle navi inserite nel registro nazionale, è anche responsabile del rilascio di tutte le certificazioni con oggetto la sicurezza, mentre lo Stato di approdo può esercitare solo poteri di controllo sulle navi straniere circa il possesso delle certificazioni e delle condizioni generali del natante. Pertanto, sulla base della citata direttiva 2009/16/CE, del 23 aprile 2009, lo Stato di approdo non può imporre alle navi soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro U.E. il possesso di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o l’osservanza di prescrizioni relative ad una diversa classificazione, pena la violazione della ripartizione delle competenze tra Stato di bandiera e Stato di approdo. Nel valutare la necessità di disporre il fermo della nave, lo Stato di approdo deve applicare i criteri stabiliti nell’Allegato X, Direttiva 2009/16/CE, del 23 aprile 2009 che attengono alle condizioni sussistendo le quali può riprendere la navigazione sicura. Il fermo della navigazione non può essere disposto soltanto sulla base dell’accertata gestione pericolosa del natante, poiché il pericolo e/o il rischio devono essere evidenti e suscettibili di rendere la nave concretamente insicura e, in ogni caso, non può essere basato sulla mancanza di certificazioni diverse da quelle rilasciate dallo Stato di bandiera e deve rispettare in ogni caso il principio di proporzionalità.