TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 1912

Appalto – Gara –  Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) – Offerta – Sottoscrizione di tutti i partecipanti al R.T.I. – Omissione – Esclusione dell’offerta – Legittimità

E’ legittima l’esclusione dell’offerta di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, di una costituenda associazione temporanea di imprese e professionisti, disposta perché l’offerta del raggruppamento non è sottoscritta da tutti i componenti. Infatti, Alla luce del combinato disposto dell’art. 48, comma 8 (“l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei”) e dell’art. 83, comma 9 (che ammette il soccorso istruttorio “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”), d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché la mancata sottoscrizione dell’offerta si risolve in una “mancanza”, peraltro di natura sostanziale, insita nella stessa offerta economica per la quale (al di là del regime giuridico conseguente all’offerta priva di sottoscrizione) non è prevista la sanatoria da attivarsi mediante iniziativa della stazione appaltante (T.A.R. Roma, sez. II, 23 novembre 2020, n.12406). Inoltre, alla mancanza di sottoscrizione dell’offerta non è possibile supplire mediante il soccorso istruttorio della P.A., ciò provocando una lesione della par condicio dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell’avviso pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751).