Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza non definitiva 16 ottobre 2024, n. 8296

Beni culturali – Attestato di libera circolazione – Annullamento d’ufficio – Termine di dodici mesi – Art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/ 1990 –  Questione di legittimità costituzionale – Contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, e 117 comma 1, Costituzione e con gli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società sottoscritta a Faro il 27 ottobre 2005 – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 1990, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, e 117 comma 1, Costituzione e con gli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale sottoscritta a Faro il 27 ottobre 2005, che,  per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento di autorizzazione alla libera circolazione di un bene culturale, prevede dodici mesi. Infatti, si configura un evidente contrasto con il principio della ragionevolezza.