Professioni e mestieri – Medici specializzandi – Corsi di specializzazione – D.M. 31 dicembre 1991 – Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE – Frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’anno 1991-1992 – Risarcimento del danno – Non spetta
Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie n. 75/362 e n. 75/363 e successive integrazioni, i medici specializzandi che abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle predette Direttive comunitarie e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate conformi alle norme delle Comunità economiche europee dal D.M. 31 ottobre 1991.