TAR Basilicata, sez. I, 24 ottobre 2024, n. 532

Appalto – Gara – Soccorso istruttorio – Nuova dichiarazione di impegno ATI –Illegittimità – Fattispecie

La decisione dell’Amministrazione provinciale di acquisire, in sede di soccorso istruttorio, tra l’altro, una nuova dichiarazione di impegno in ATI, si pone in frontale contrasto alla previsione testuale dell’art. 101, Codice dei contratti pubblici, secondo cui il soccorso istruttorio è istituto applicabile esclusivamente ove si tratti di integrare incompletezze e lacune di documenti già trasmessi nel termine ultimo di partecipazione, o di sanare “omissioni, inesattezza o irregolarità” della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara.  Nel caso di specie, diversamente, non è dato ravvisare alcuna lacuna, inesattezza, omissione o irregolarità della originaria dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento, bensì l’indicazione contra legem delle quote di esecuzione assunte dai cennati operatori economici, non ravvisandosi quindi margine per l’applicazione del soccorso istruttorio. In effetti, ciò che qui viene in rilievo è l’integrale (inammissibile) sostituzione della cennata dichiarazione di impegno con un’altra, postuma e di segno differente (Consiglio di Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8148). Trova qui, dunque, applicazione (posto che la prima dichiarazione risulta essere stata resa dai concorrenti del tutto consapevolmente) il principio di autoresponsabilità, che regge le procedure comparative, e in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione o di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni del bando (Consiglio di Stato, III, 28 novembre 2018, n. 6752