Famiglia – Matrimonio – Matrimonio religioso – Nullità dichiarata dal Tribunale ecclesiastico – Risarcimento del danno in sede civile – Non spetta – Fattispecie in tema di “matrimonio per prova”
Non essendo rilevante per l’ordinamento italiano la causa di nullità del matrimonio religioso dichiarata da una sentenza del Tribunale ecclesiastico, l’ex coniuge non ha diritto a ottenere il risarcimento del danno. Nella fattispecie, con una propria sentenza il Tribunale ecclesiastico dichiarava la nullità del matrimonio in quanto la moglie aveva nascosto al proprio marito la volontà di sperimentare l’unione matrimoniale per un determinato lasso temporale escludendo in tal modo il bene della indissolubilità del matrimonio. L’ex marito chiedeva il risarcimento del danno non riconosciuto dai giudici di merito e dalla Suprema Corte in quanto l’omessa comunicazione dello stato d’animo della moglie non configura un danno risarcibile non costituendo un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. Del resto, la libertà matrimoniale, si configura come un diritto della personalità e in quanto tale non può essere limitata da obblighi di comunicazione riguardo alle proprie personali intenzioni.