Corte di Cassazione, sez. I, 28 novembre 2024, n. 30602

Famiglia – Divorzio – Assegno divorzile – Criteri di attribuzione

Dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale a seguito di divorzio, ciascuno dei due ex coniugi deve provvedere personalmente al proprio mantenimento. Questa regola generale viene derogata attraverso l’attribuzione dell’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge non autosufficiente sotto il profilo economico, ovvero, qualora quest’ultimo, in costanza di matrimonio, abbia sopportato sacrifici e rinunce a vantaggio della famiglia, comprese quelle professionali, a seguito delle quali l’altro ex coniuge abbia ottenuto una importante progressione in carriera.