Lavoro – Straining – Risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. – Spetta
Premesso che lo straining si configura come una forma attenuata di mobbing consistente nella creazione, anche solo per mera negligenza (colpa) del datore di lavoro, di un ambiente di lavoro che genera stress e quindi un danno alla salute del lavoratore dipendente imputabile al superiore gerarchico, ovvero di comportamenti in sé non illegittimi ma tali da poter generare disagi e/o stress, isolati o collegati ad altri comportamenti inadempienti, che incidono sulla salute del lavoratore, tali situazioni legittimano la pretesa risarcitoria ex art. 2097 c.c. a nulla rilevando l’assenza del disegno persecutorio unitario e delle condotte lesive caratteri questi ultimi che sono riconducibili al mobbing. Nella fattispecie, il datore di lavoro non aveva posto in essere adeguate misure atte a risolvere screzi tra i propri dipendenti. Si veda anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 dicembre 2024, n. 31912 e Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,19 febbraio 2018, n. 3977.