TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 888

Impiego pubblico – Sede di servizio – Trasferimento – Per assistenza di familiare disabile – Condizioni e presupposti

Il beneficio del trasferimento per l’assistenza al familiare disabile può essere negato anche in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione al confronto con le esigenze fatte valere dall’interessato: al fine di impedire un uso strumentale della disposizione, l’amministrazione potrà, altresì, valutare se la persona portatrice di handicap abbia parenti in loco con maggiori possibilità di prestare una effettiva assistenza. Sotto questo profilo, le disposizioni della l. n. 183 del 2010 non hanno quindi apportato modifiche radicali e comunque tali da potere elidere, ai fini della decisione sul trasferimento di sede, lo spazio di discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare le opposte esigenze del dipendente e dell’assistenza della persona disabile nel caso concreto (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5157). In definitiva, nel bilanciamento tra interesse dell’Amministrazione ed esigenze di assistenza del soggetto afflitto da handicap ben può entrare la considerazione della presenza di altri familiari in grado di prestare la dovuta assistenza, nonostante l’eliminazione dall’art. 33, legge n. 104/1992 del requisito della “esclusività” dell’assistenza stessa» (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 782; Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7938; Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2021, n. 914; T.A.R. Toscana, sez. I, 12 gennaio 2024, n. 37; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez.  I, 11 marzo 2021, n. 187; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 5 marzo 2020, n. 312; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 16 marzo 2020, n. 3270; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 3 febbraio 2020, n. 59; in senso parzialmente contrario, sebbene con riguardo a una fattispecie del tutto peculiare, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8 gennaio 2024, n. 40).