Famiglia – Separazione – Allontanamento volontario dal domicilio familiare – Violazione dei doveri coniugali – Addebito – Configurabilità – Condizioni e presupposti – Tolleranza dell’altro coniuge – Irrilevanza
Qualora uno dei due coniugi si allontani volontariamente dal domicilio familiare in via unilaterale senza il consenso dell’altro coniuge si configura la violazione del dovere matrimoniale della convivenza ed è pertanto sufficiente a motivare l’addebito della separazione a nulla rilevando la tolleranza dell’altro coniuge, a meno che l’autore dell’abbandono non sia in grado di dimostrare: a) una giusta causa (art. 146 c.c.); b) che l’abbandono sia stato dovuto alla condotta dell’altro coniuge; c) che l’abbandono è avvenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e come conseguenza diretta di tale situazione.