TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 18 aprile 2025, n. 1276

Appalto – Gara – Offerta tecnica – Limite dimensionale –  Superamento – Aggiudicazione – Legittimità – Fattispecie

Nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione, potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico (TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n. 12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451). Ciò premesso, è legittima l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa concorrente che abbia presentato un’offerta tecnica in contrasto solo formale con le indicazioni fornite dalla stazione appaltante sui limiti dimensionali della relazione tecnica di accompagnamento alla predetta offerta. Nella fattispecie, in una gara di appalto di servizi, l’offerta tecnica era stata editata con una formattazione dei caratteri diversa, più piccola, rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara e unitamente alla stessa erano stati presentati 16 Allegati in aggiunta, non consentiti dalla lex specialis.