Corte di Cassazione penale, sez. II, 14 maggio 2025, n. 18187

Giudizio penale – Patrocinio a spese dello Stato – Spese legali della parte civile – Obbligo a carico dell’erario – Esclusione

Qualora l’imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ciò comporta che lo Stato può essere chiamato a sostenere soltanto le spese connesse alla sua difesa in caso di soccombenza giudiziaria in sede penale mentre non sussiste l’obbligo a carico dell’erario di rimborsare le spese legali alla parte civile.