Corte di Cassazione, sez. II, 13 maggio 2025, n. 12840

Contratto – Contratto di deposito – Motoveicolo o autovettura – Mero posteggio nel parcheggio di un albergo – Non si configura – Furto – Risarcimento del danno a carico dell’albergo – Esclusione

Il mero posteggio di un motoveicolo o di un’autovettura nell’area di parcheggio della struttura alberghiera non configura il contratto di deposito che invece sussiste solo in presenza di una effettiva consegna delle chiavi e di un effettivo affidamento del mezzo al personale alberghiero. Pertanto, a seguito di furto del motoveicolo o dell’autovettura l’albergo non è tenuto a corrispondere al proprio cliente il risarcimento del danno.