Giudizio civile – Ricorso per cassazione – Deposito per via telematica – Omissione – Improcedibilità del giudizio
L’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio civile è stato esteso anche al giudizio per cassazione a far data dal 1° gennaio 2023. L’art. 196-quater, disposizioni d’attuazione del Codice di procedura civile, introdotto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, impone infatti il deposito degli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche. La su menzionata norma contempla una sola eccezione, circoscritta tassativamente al solo caso in cui il giudice ordini il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, nella logica di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema giudiziario. Pertanto, il ricorso per cassazione non depositato per via telematica comporta l’improcedibilità del giudizio.