Diritto bancario e dei prodotti finanziari – Banche in liquidazione coatta amministrativa – Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) – Indennizzo forfettario – Art. 1, comma 502-bis, legge n. 145/2018 – Erogazione – Criteri e presupposti – Fattispecie
L’art. 1, comma 502-bis, legge n. 145 del 2018, stabilisce, per quanto qui di interesse, che “hanno diritto all’erogazione da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche […] in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. […]. Nella fattispecie, venivano presentate due istanze (rispettivamente riferite ai prodotti finanziari della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e di Banca popolare di Vicenza s. p. a.) per ottenere l’erogazione dell’indennizzo previsto dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), indennizzo istituito con l’art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.