Corte dei Conti, sezione II d’appello, 21 maggio 2025, n. 116

Giudizio penale – Giudizio contabile – Oggetto – Medesimi fatti – Principio ne bis in idem – Violazione – Esclusione – Fattispecie

Qualora il processo in sede penale e il processo davanti alla Corte dei conti abbiano come oggetto gli stessi fatti, non si configura la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la responsabilità amministrativa e la responsabilità penale operano su piani e aree diversi; infatti, la prima ha natura risarcitoria mentre la seconda ha natura sanzionatoria, così come riconosciuto dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza 13 maggio 2014 n. 20148/09, Caso RIGOLIO c. Italia, in un procedimento in cui era stata, tra l’altro, dedotta proprio la violazione del principio del ne bis in idem. Nella fattispecie, un Consigliere era stato condannato in sede penale per il reato di peculato per aver utilizzato indebitamente fondi regionali e per gli stessi motivi veniva sottoposto a giudizio innanzi al giudice contabile.