Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4259

Beni culturali – Vincolo relazionale storico-artistico – Soprintendenza – Motivazione carente, contraddittoria, generica –  Illegittimità – Fattispecie

È illegittimo il decreto che impone il vincolo relazionale storico artistico, ex art. 10 comma 3, lett. d),  d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quando la relazione redatta dalla competente Soprintendenza posta a suo fondamento sia contraddittoria e carente nella motivazione per genericità delle argomentazioni espresse  a sostegno della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti  a eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Sussiste inoltre un onere di motivazione rafforzato allorquando le ragioni espresse a sostegno dell’apposizione del vincolo contrastino con altre valutazioni espresse in precedenza dalla stessa Soprintendenza. Nella fattispecie, il vincolo riguardava la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d), d. lgs n. 42/2004 del bene denominato “STABILIMENTO SPIGADORO PETRINI” sito in Provincia di Perugia, Comune di Bastia Umbra, via IV Novembre n. 2, distinto al C.F. fg. 9 particella 2731 – mappale correlato al catasto terreni fg. 9 particella 2731”