Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, 23 giugno 2025, n. 23406

Giudizio penale – Giudice di pace –  Reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa –  Sentenza di proscioglimento – Inappellabilità – Per l’imputato e il Pubblico Ministero – Per la parte civile – Appellabilità

Nel giudizio penale che si svolge innanzi al giudice di pace, le modifiche introdotte nell’art. 593, comma 3, c. p.p., dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che statuiscono l’inappellabilità delle sentenze penali di proscioglimento per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa riguardano soltanto l’imputato e il Pubblico Ministero ma non la parte civile che agisce per finalità risarcitorie.