TAR Lombardia, Milano, sez. I, 31 ottobre 2025, n. 3507

Appalto – Gara – Impresa – Rappresentante legale – Iscrizione nel registro degli indagati – Effetti

Occorre evidenziare che l’art. 98, Codice dei contratti pubblici, non indica, tra i mezzi di prova ai fini della sussistenza del grave illecito professionale, l’iscrizione nel registro degli indagati, di cui all’art. 335 c.p.p., del legale rappresentante dell’operatore economico. Tale conclusione viene ribadita dallo stesso tenore dell’art. 335-bis c.p.p. dove si precisa che l’iscrizione nel registro degli indagati «non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito». Viceversa, l’esclusione per grave illecito professionale può essere disposta ove il soggetto, iscritto nel registro degli indagati, sia destinatario di provvedimenti cautelari personali o reali, ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. g) e h), d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, è illegittima l’esclusione della impresa dalla gara qualora il rappresentante legale iscritto nel registro degli indagati non sia destinatario di provvedimenti cautelari personali o reali ex art. 98, comma 6, lett. g) e h), d.lgs. n. 36/2023.