Reato di atti persecutori – Condominio – Accertamenti rigorosi da parte del giudice – Necessità
In tema di atti persecutori all’interno della compagine condominiale, la eventuale reciprocità di azioni e condotte moleste (rumori notturni e diurni, offese e dispetti reiterati nel corso del tempo) non escludono la configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis c.p., imponendo al giudice di adottare rigorosi accertamenti istruttori per la persona offesa dalla condotta posta in atto dal molestatore o dai molestatori.