Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32227

Giudizio civile – Contributo unificato – Versamento – Omissione – Mancata iscrizione a ruolo – Art. 1, comma 812, l. n. 107 del 2004 – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 3, 24, 111 Costituzione –  Non manifesta infondatezza

In riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, legge n. 107/2004 nella parte in cui  stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge», non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, la predetta questione viene rimessa all’esame della Corte Costituzionale. (Cfr. anche Corte di Cassazione, sez. III: ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32232; sez. III, ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32234).