Corte di Cassazione penale, sez. III, 11 dicembre 2025, n. 39935

Reato di favoreggiamento della prostituzione – Art. 3, comma 1°, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75 – Mera coabitazione – Rapporto affettivo – Irrilevanza

La mera coabitazione o la sussistenza di un rapporto sentimentale con la persona che si prostituisce non integra di per sé la fattispecie del reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3, comma1°, n. 8, legge 20 febbraio 1958 n. 75, necessitando una concreta condotta di agevolazione dell’attività di meretricio in quanto tale, utile a renderne più facile, comodo, sicuro o profittevole l’esercizio. I predetti elementi non assumono valore scriminante quando si accompagnino a comportamenti idonei a facilitare l’esercizio della prostituzione o a consentire al soggetto agente di trarne vantaggi economici, anche indiretti.