Famiglia – Divorzio – Trattamento di fine rapporto (t.f.r.) – Quota del 40% – Art. 12-bis, l. n. 898/1970 – Spetta – Assegno divorzile attribuito con finalità esclusivamente assistenziali – Irrilevanza
Il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, della quota del quaranta per cento del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 12-bis, legge n. 898/1970 non può essere negato per il solo fatto che l’assegno divorzile sia stato attribuito con finalità esclusivamente assistenziali e non anche compensativo-perequative. Di fatti, l’art. 12-bis, su menzionato, rappresenta uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio. Si tratta di una misura diretta a favorire il coniuge divorziato, riconoscendo il diritto a godere almeno in parte di quella componente del patrimonio rappresentata dall’indennità di fine rapporto (t.f.r.), specie in considerazione della sua natura di retribuzione differita.