Risarcimento del danno – Danno per errore sanitario – Danno biologico – Danno differenziale – Criteri
In materia sanitaria, il c.d. “danno differenziale” ricorre ogniqualvolta l’errore medico interviene in una situazione di salute già compromessa anche in caso di intervento medico corretto (art. 1223 c.c.). Siccome le tabelle applicate per la liquidazione del danno (ad es. le tabelle milanesi) si basano su di una progressione geometrica e non aritmetica (il valore monetario di ogni punto cresce in proporzione della gravità della lesione), calcolare il differenziale sulla sola percentuale di invalidità (iniziando dal punto zero) finisce per penalizzare il danneggiato. Pertanto, in presenza del danno alla salute derivante da una pluralità di fattori al sanitario si deve imputare in via equitativa il risarcimento del danno dovuto all’errore medico.