Appalto – Project financing – Raggruppamento temporaneo di imprese – Modifica – Condizioni e presupposti
Il c.d. project financing non è un blocco unico e granitico (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2025, n. 8928) postulando esso due fasi, autonome seppure collegate, volte, rispettivamente, alla selezione del progetto da porre a base di gara ed allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, con diritto di prelazione per il promotore. Sicché, in applicazione delle ordinarie regole dettate dall’art. 48, c. 19-ter, d.lgs. n. 50/2016, deve ritenersi che nella fase dell’evidenza pubblica la compagine del proponente R.T.I. sia modificabile anche nel project financing, sempreché siano scongiurate manovre elusive, nel senso che la sostituzione non può essere usata, come accennato, per sanare una mancanza di requisiti che il proponente aveva già al momento della presentazione della proposta e, inoltre, non risulti alterata la sostanza dell’offerta tecnica.