Corte Costituzionale, 26 febbraio 2026, n. 21

Giudizio penale – Tossicodipendente autore del reato – Responsabilità delle proprie azioni illecite – Sussiste – Stato di vulnerabilità – Effetti – Art. 95 c.p. – Questione di legittimità costituzionale – Art. 3, 27 comma3, art. 111. Costituzione – Manifesta infondatezza

Nella legislazione penale il tossicodipendente autore del reato non viene considerato come ammalato psichiatrico, pertanto risulta  un soggetto responsabile delle condotte poste in essere rilevanti sotto il profilo penale in quanto responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Nelle ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze riducano significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Pertanto, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza. Parallelamente, viene riconosciuto lo stato di vulnerabilità da supportare con particolari forme di assistenza. Tutto ciò premesso risultano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.