Corte di Cassazione penale, sez. VI, 17 marzo 2026, n. 10255

Maltrattamenti in famiglia – Convivenza – Necessità – Mera coabitazione – Insufficienza – Fattispecie

Si configura la convivenza ogniqualvolta vi siano: 1) stabile condivisione di spazi di vita; 2) legame sentimentale duraturo; 3) riconoscibilità come coppia nel contesto sociale e familiare; 4) eventuale scelta di avere figli; 5) collaborazione economica o progettuale. Pertanto, qualora si abbia mera coabitazione non si configura il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. Nella fattispecie, la mera convivenza era durata per circa un anno..