Corte di Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2026, n. 5896

Famiglia – Separazione – Infedeltà – Addebito – Esclusione – Condizione – Convivenza more uxorio – Assegno di mantenimento – Non spetta

In sede di separazione, la violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale costituisce giustificazione dell’addebito a carico del coniuge infedele salvo il caso in cui quest’ultimo sia in grado di provare che la crisi del rapporto matrimoniale era preesistente ed indipendente dalla condotta infedele. Inoltre, la convivenza more uxorio, se stabile e continuativa, legittima il diniego all’assegno di mantenimento, in quanto la stessa convivenza presume la comunione delle risorse economiche, salvo prova contraria.