Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 10 marzo 2026, n. 231

Ambiente e paesaggio – Aeree protette – Parchi nazionali – Direttori – Elenco degli idonei – Art. 2, comma 26, legge 9 dicembre 1998, n. 426 – Schema di d. m. –Testo integrale del parere

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 marzo 2026

 

NUMERO AFFARE 00231/2026

OGGETTO:

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Schema di decreto ministeriale recante “Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426”.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 47713 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito all’adunanza del 10 marzo 2026 il relatore, consigliere Davide Miniussi.

 

  1. Premessa. La richiesta di parere.

Con nota prot. n. 47713 del 3 marzo 2026 il vice capo dell’ufficio legislativo vicario del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha tramesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale recante “Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426”.

A corredo della richiesta sono stati trasmessi:

  1. a) la relazione al Ministro, predisposta dall’ufficio legislativo e munita del visto e della richiesta di parere formulata ex articolo 36, r.d. 21 aprile 1942, n. 444;
  2. b) il testo dello schema di decreto, munito della ‘bollinatura’ del Ragioniere generale dello Stato;
  3. c) la relazione tecnica, parimenti ‘bollinata’;
  4. d) l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), priva dell’indicazione dell’autore e della relativa sottoscrizione;
  5. e) le note nn. VI 25/30 dell’11 marzo 2025 e VII 25/62 del 14 maggio 2025 con cui il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (NUVIR) ha espresso la sua valutazione in ordine all’adeguatezza dell’AIR;
  6. f) l’analisi tecnico-normativa (ATN), priva dell’indicazione dell’autore e della relativa sottoscrizione;
  7. g) la nota prot. n. 209357 dell’23 settembre 2025 con cui la Ragioneria generale dello Stato, oltre a suggerire l’integrazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione delle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per i profili di competenza, ha suggerito una riformulazione dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo dello schema;
  8. h) le note dell’ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione prot. n. 1382 dell’11 dicembre 2025 e n. 152 del 4 febbraio 2026.
  9. Osservazioni di ordine formale e procedimentale.

Sotto il profilo procedimentale la Sezione osserva che, sebbene il NUVIR abbia valutato come inadeguata l’AIR, pur a fronte delle modifiche apportate dall’Amministrazione a seguito delle prime osservazioni formulate dallo stesso NUVIR, il contenuto dell’AIR trasmessa alla Sezione recepisce in parte le osservazioni da ultimo formulate dal NUVIR, per lo più incentrate, peraltro, sulla collocazione delle informazioni fornite nell’una o nell’altra sezione dell’AIR medesima e sulla mancata distinzione – ora presente – tra obiettivi generali e obiettivi specifici.

Oltre alle criticità che verranno esaminate infra in relazione ai profili specifici oggetto di analisi, residua tuttavia una certa genericità nell’indicazione degli asseriti “limiti” in cui incorrerebbero gli attuali criteri di selezione – limiti la cui rimozione giustificherebbe l’intervento regolamentare de quo –, limitandosi l’AIR a rilevare che “le personalità attualmente deputate a rivestire il ruolo di Direttore di ente parco nazionale, a fronte delle complessità che connotano la gestione degli Enti parco […] non sempre riescono ad assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi istituzionali a cui l’Ente stesso è preposto” e che “a seguito dei numerosi commissariamenti, nonché della prolungata assenza di strumenti di pianificazione e regolazioni specifici (quali il piano per il Parco e il regolamento del Parco), in gran parte degli Enti parchi nazionali si è rilevata la necessità di un intervento normativo più mirato e adeguato ai cambiamenti non solo normativi, ma anche amministrativi dettati dal particolare contesto nel quale i Direttori di ente parco nazionale sono chiamati a operare”. Non si fa cenno in particolare a quali obiettivi non sarebbero stati raggiunti e in quale percentuale dei casi, né si quantificano i “numerosi” commissariamenti intervenuti o se ne identificano le cause, individuando le eventuali correlazioni esistenti tra queste ultime e i vigenti criteri di selezione, ritenuti non più adeguati.

Parimenti inadeguata risulta la giustificazione fornita in relazione al mancato svolgimento delle consultazioni (“Non sono state attivate procedure di consultazione in quanto l’opzione scelta era ritenuta l’unica coerente con gli obiettivi del provvedimento. Pertanto, non sussistevano alternative da sottoporre a consultazione”), posto che, come si osserverà infra, l’obiettivo di consentire l’accesso ai soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione poteva essere raggiunto formulando il pertinente criterio in termini differenti (e del resto la formulazione attuale della disposizione risulta già assicurare il conseguimento dell’obiettivo predetto). Non è pertanto possibile escludere in radice la possibilità di elaborare opzioni di intervento almeno in parte alternative, sicché appare in definitiva aprioristica la valutazione in ordine all’inutilità dello svolgimento di consultazioni.

  1. Le ragioni dell’intervento, la base normativa e i contenuti del regolamento.

3.1. L’articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”) stabilisce che il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell’ambiente nell’ambito di una rosa di tre candidati proposta dal consiglio direttivo, a sua volta tratta da soggetti “iscritti ad un albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli”.

L’articolo 2, comma 26 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (“Nuovi interventi in campo ambientale”) rimette ad un decreto del Ministro dell’ambiente (oggi MASE) la determinazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui al menzionato articolo 9, comma 11 della legge n. 394 del 1991 (d’ora innanzi: “Albo”).

In attuazione della disposizione da ultimo menzionata, con D.M. 10 agosto 1999 è stato istituito l’Albo. Da ultimo la materia è disciplinata dal D.M. 15 giugno 2016, n. 143, tuttora in vigore (la Sezione si è espressa al riguardo con parere n. 234 del 3 febbraio 2016), che ha abrogato e sostituito integralmente il D.M. del 1999.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 55, comma 1, n. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il menzionato articolo 9, comma 11 della legge n. 394 del 1991 prevede che l’iscrizione nell’Albo duri cinque anni, con possibilità di rinnovo, previo espletamento di analoga procedura concorsuale per titoli. Al contempo il comma 2 del menzionato articolo 55 ha disciplinato la fase transitoria, prevedendo che con riguardo ai soggetti già iscritti all’Albo il nuovo termine quinquennale di durata dell’iscrizione decorresse dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 (ossia dal 17 luglio 2020).

Dovendo tenere conto dell’esaurimento, per effetto del decorso del primo quinquennio (terminato in data 17 luglio 2025), della fase transitoria, l’Amministrazione ha inteso adottare – con D.M. ex articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – un nuovo regolamento che, anziché intervenire novellando il precedente D.M. del 2016, lo sostituisce integralmente, prevedendone contestualmente l’abrogazione (così come del resto aveva disposto il D.M. del 2016 con riferimento al precedente D.M. del 1999). In base a quanto riferito in sede di relazione illustrativa tale scelta è stata determinata dalla necessità di “rimodulare […] i requisiti per la partecipazione al concorso per l’iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, in modo tale da renderli maggiormente rispondenti alle attuali esigenze gestionali degli enti parco”. In particolare, in base a quanto si riferisce in sede di AIR, “non si ritiene più confacente alle specificità degli Enti parco dotare l’ordinamento di un Albo che sia costituito, in prevalenza quasi esclusiva, da esperti di scienze naturali, provenienti segnatamente da questo tipo di panorama formativo ed esperienziale, ritenendo invece utile che la platea sia anche arricchita da chi possa vantare esperienze manageriali e da formazione giuridico-economica, ancorché attinenti al settore della tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

3.2. Lo schema di regolamento all’esame della Sezione si compone di sei articoli.

3.2.1. L’articolo 1, comma 1 stabilisce la frequenza minima della pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale il cui superamento consente l’iscrizione nell’Albo, trasformandola da “almeno biennale” a “almeno quadriennale”. Ciò, in base a quanto riferito nella relazione illustrativa, in quanto la frequenza almeno biennale si sarebbe rivelata inadeguata, così come dimostrato dal fatto che l’ultima procedura svolta si è conclusa nel 2018 e non ne sono state bandite successivamente.

Il comma 2 recepisce le innovazioni introdotte dal menzionato decreto-legge n. 76 del 2020, precisando che la durata dell’iscrizione è quinquennale, salvo il rinnovo conseguente al superamento di una nuova procedura concorsuale.

3.2.2. L’articolo 2 stabilisce i requisiti per l’accesso alla procedura concorsuale di cui all’articolo 1, consistenti nel possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale (o equiparati) (comma 1) e, alternativamente: (a) nel possesso della qualifica di dirigente di un’Amministrazione pubblica con almeno tre anni (durata dimezzata rispetto ai sei anni richiesti dal D.M. vigente) di specifica esperienza in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità; (b) nell’essere dipendente di ruolo di un’Amministrazione pubblica in possesso degli ulteriori requisiti ivi stabiliti (su cui si tornerà infra); (c) nell’essere in possesso di conoscenze e comprovata professionalità, anche di tipo gestionale, nei medesimi settori.

Ai fini dell’accesso alla procedura de qua si prevede che la sussistenza dei requisiti in questione sia attestata dall’interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3.2.3. L’articolo 3 disciplina le modalità di nomina della commissione chiamata a valutare i titoli dei partecipanti alla procedura e ne stabilisce i requisiti di nomina, rimettendo altresì al bando la definizione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei titoli, nonché dei relativi punteggi minimi e massimi ad essi attribuibili.

3.2.4. L’articolo 4 disciplina le ipotesi di cancellazione e sospensione dall’albo, replicando puntualmente la disciplina vigente.

3.2.5. L’articolo 5 reca la disciplina transitoria e dispone l’abrogazione del D.M. n. 143 del 2016.

3.2.6. L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  1. Osservazioni sull’articolato normativo.

4.1. In linea generale la Sezione osserva che l’articolato definisce la procedura finalizzata all’iscrizione nell’Albo quale “concorso” o “procedura concorsuale” (locuzione, quest’ultima, evidentemente tratta dall’articolo 9, comma 11 della legge n. 394 del 1991 e dall’articolo 2, comma 26 della legge n. 426 del 1998), laddove invece, non trattandosi di una modalità di assunzione di personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ma di una mera valutazione dei titoli finalizzata all’iscrizione in un albo (in assenza peraltro di un contingentamento dell’accesso) che abilita al conseguente conferimento dell’incarico di direttore del parco, sarebbe preferibile qualificare la procedura in questione come “selezione”, o altra equivalente. Nei predetti termini la Sezione si era peraltro già pronunciata con il parere interlocutorio n. 3348 del 10 dicembre 2015 (riferito allo schema di regolamento poi approvato con D.M. n. 143 del 2016), le cui considerazioni sotto questo profilo devono intendersi qui ribadite.

4.2. Quanto alla previsione – riveniente dalla fonte normativa di rango primario – in ordine alla durata quinquennale dell’iscrizione nell’Albo, la Sezione rileva che non risulta disciplinata l’ipotesi in cui il quinquennio decorra prima che siano state portate a compimento le procedure necessarie per la nuova formazione (selettiva) dell’Albo. Trattasi di un’ipotesi tutt’altro che remota, posto che in concreto essa si è già verificata in ragione del decorso del primo quinquennio – decorrente (per effetto della disciplina transitoria di cui all’articolo 55, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020), come detto, dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 – senza che sia stata completata (né, per quanto consta, nemmeno avviata) una nuova procedura (come risulta dalla stessa relazione illustrativa, nella quale l’Amministrazione rappresenta che l’Albo è stato rinnovato, da ultimo, nel 2018). Sebbene la durata dell’iscrizione sia stabilita da una norma di rango primario e non sia quindi modificabile per via regolamentare, si segnala per ogni opportuna valutazione che andrebbe considerato se prevedere l’ultrattività dell’iscrizione fino al completamento delle procedure di selezione non concluse in tempo utile, posto che in caso contrario, laddove nelle more si rendesse necessario conferire incarichi di direttore del parco, non si disporrebbe di soggetti la cui iscrizione nell’Albo sia tuttora efficace.

4.3. Per quanto attiene ai requisiti per l’accesso alla procedura selettiva, la Sezione osserva quanto segue.

4.3.1. L’articolo 2, comma 1 stabilisce, quale primo requisito per accedere alla procedura selettiva, il possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica (o equipollenti), senza ulteriori specificazioni. Trattasi di requisito che, salve le opportune precisazioni in ordine alle modalità procedimentali inerenti all’accertamento dell’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, non innova la disciplina vigente.

La Sezione ritiene tuttavia opportuno segnalare che non risulta evidente la ragione per cui l’Amministrazione abbia ritenuto sufficiente il possesso di un qualsivoglia diploma di laurea, quale che sia la disciplina che ne costituisce oggetto. Ciò specie alla luce del fatto che lo schema di regolamento in esame intende sì enfatizzare capacità organizzative e gestionali, ma, in definitiva giuridiche e, comunque, in tema di utilizzo e di governo del territorio. Sicché si ravvisa l’opportunità, in primo luogo, che le diverse tipologie di diplomi di laurea siano graduabili come indice attitudinale di base e, in secondo luogo, che ne sia assicurata la coerenza con l’esperienza professionale poi svolta, che costituisce requisito cumulativo – come si vedrà in dettaglio infra (par. 4.3.2) – per l’accesso alla procedura selettiva.

D’altra parte, l’enfasi posta dall’AIR e dalla relazione illustrativa in ordine alla rilevata necessità di garantire, diversamente da quanto previsto in precedenza, la selezione di soggetti che posseggano competenze di carattere manageriale – declinata dall’articolato, pur genericamente e in via meramente eventuale, nei termini del possesso di professionalità “anche di tipo gestionale” – sembra mal conciliarsi con l’irrilevanza del settore disciplinare cui il diploma di laurea afferisce. Dalla stessa AIR, del resto, emerge l’utilità riconosciuta dal Ministero al fatto che “la platea sia anche arricchita da chi possa vantare esperienze manageriali e da formazione giuridico-economica, ancorché attinenti al settore della tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

4.3.2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1 in ordine al necessario possesso di un diploma di laurea, l’articolo 2, comma 2 stabilisce che chi intenda ottenere l’iscrizione nell’Albo debba, alternativamente:

(a) possedere la qualifica di dirigente di un’Amministrazione pubblica con almeno tre anni di specifica esperienza in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità;

(b) essere dipendente di ruolo di un’Amministrazione pubblica e aver ricoperto, per almeno cinque anni (anche non consecutivi) incarichi di servizio correlati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità o, laddove reclutato a seguito di corso-concorso, aver acquisito un’esperienza in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità di almeno quattro anni;

(c) essere in possesso di conoscenze e comprovata professionalità, anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell’ambiente e della biodiversità, desumibili da concrete esperienze di lavoro maturate nei medesimi settori per almeno sei anni, ridotti a tre laddove le suddette esperienze siano maturate in posizione dirigenziale presso Amministrazioni statali.

In via generale, si rileva che – al di là delle specifiche innovazioni cui si farà cenno infra – la disciplina regolamentare resta invariata nei suoi aspetti essenziali nonostante le modifiche da cui è stata interessata la norma primaria che, come detto, ha previsto, diversamente da quanto accadeva in precedenza, un termine di efficacia dell’iscrizione nell’Albo. La ratio di tale innovazione normativa di rango primario non è di immediata comprensione. Si tratta di un’ipotesi per certi versi eccentrica in cui un albo, anziché contenere l’elenco dei soggetti ritenuti (permanentemente) idonei allo svolgimento di una determinata attività – salve le ipotesi di cancellazione dipendenti, ad esempio, dall’accertamento di un illecito disciplinare o dalla perdita sopravvenuta di un determinato requisito –, produce un effetto abilitante temporalmente circoscritto, in quanto destinato a venire meno per effetto del decorso del quinquennio.

La possibilità di ottenere una nuova iscrizione successivamente al decorso del quinquennio è infatti subordinata al superamento di una nuova procedura, sicché ben può darsi l’ipotesi in cui un soggetto, che abbia ottenuto in una prima occasione l’iscrizione nell’Albo, non sia ritenuto idoneo all’esito dell’espletamento della procedura successiva, pur essendo i requisiti da lui posseduti immutati.

L’obiettivo delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76 del 2020 sembra dunque consistere nell’imporre una frequenza minima nel rinnovo dell’Albo in questione, al fine di consentire l’iscrizione di soggetti ulteriori che abbiano medio tempore maturato i relativi requisiti, prima non posseduti. Ciò tuttavia si accompagna alla cessazione dell’iscrizione per tutti i soggetti che in precedenza, avendo superato la procedura ed essendo quindi stati iscritti nell’Albo, avevano dimostrato di essere idonei al conferimento dell’incarico di direttore del parco, e ciononostante sono tenuti, laddove intendano mantenere (rectius, rinnovare) l’iscrizione all’Albo, a partecipare nuovamente alla procedura in questione. Il medesimo obiettivo avrebbe quindi potuto essere raggiunto mediante la semplice garanzia – peraltro introdotta in sede regolamentare (e presente anche nel vigente D.M. n. 143 del 2016) – circa una frequenza minima dello svolgimento della procedura selettiva.

Ciò premesso in via generale con riguardo all’innovazione apportata sul piano legislativo, nel prosieguo la Sezione esprimerà il proprio avviso in ordine a taluni profili concernenti i singoli requisiti contemplati dal regolamento.

4.3.3. Con riguardo al requisito di cui al comma 1, lett. b), n. 2 la Sezione osserva che il riferimento – peraltro contemplato anche dal vigente D.M. n. 143 del 2016 – ai dipendenti di ruolo reclutati “a seguito di corso-concorso” andrebbe meglio precisato, posto che è da escludersi che si intenda fare riferimento al corso-concorso previsto per il reclutamento dei dirigenti, rientrando questi nel precedente requisito di cui alla lett. a).

4.3.4. Il requisito di cui al comma 1, lett. c) costituisce la principale innovazione apportata dallo schema di regolamento in esame rispetto all’assetto vigente. Tale innovazione è giustificata, in base a quanto riferito dalla relazione illustrativa, dalla rilevata opportunità di “consentire la partecipazione al concorso di candidati, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, aventi competenze pratico-gestionali (che, nell’attuale contesto, risultano indispensabili per il “governo” degli enti parco nazionali) e non più solo in possesso di specializzazioni culturali e scientifiche, non necessariamente ricomprendenti attitudini proprie della gestione amministrativa (si pensi, ad esempio, a un laureato in discipline giuridiche o economiche che svolga, da anni, attività dirigenziali nell’ambito di un’organizzazione privata operante nel settore ambientale)”, ossia di attribuire maggiore rilevanza alla “concreta esperienza “sul campo”” e “a contatto con i territori” (così l’AIR).

L’attuale formulazione del requisito in questione dipende in parte dall’accoglimento (invero soltanto apparente) delle osservazioni formulate dal Ministero per la pubblica amministrazione.

Il D.M. n. 143 del 2016, attualmente vigente, prevede che il requisito in questione (“particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità”) debba essere desunto “dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime materie e per almeno sei anni, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”. La maturazione di “concrete esperienze di lavoro” nei settori in questione costituisce dunque uno dei tre profili da valutare ai fini dell’accertamento della specializzazione che integra il requisito in questione (specializzazione che deve essere infatti, al contempo, “professionale”, “culturale” e “scientifica”), unitamente alla “formazione universitaria e post-universitaria” e alle “pubblicazioni scientifiche”.

La prima versione dell’articolo 2, comma 2, lett. c) dello schema vigente prevedeva invece che il requisito in questione (così rimodulato: “possesso di conoscenze e comprovata professionalità, anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell’ambiente e della biodiversità”) potesse essere desunto, alternativamente, “dalla formazione universitaria e post-universitaria” o “da concrete esperienze di lavoro maturate nei medesimi settori per almeno quattro anni”. Il Ministero della pubblica amministrazione ha ritenuto che tale formulazione, nel prevedere le “esperienze di lavoro” quale criterio alternativo (e non più cumulativo) rispetto alla formazione universitaria e post-universitaria e alle pubblicazioni scientifiche, comportasse – oltre ad un eccessivo margine di discrezionalità nella selezione – un rischio di indebolimento del livello di selettività della procedura, consentendo l’accesso all’Albo anche di soggetti “privi di un adeguato percorso formativo o di comprovata qualificazione scientifica”. Conseguentemente il Ministero ha suggerito di allineare la previsione a quella attualmente contemplata dal D.M. n. 143 del 2016.

La Sezione osserva che la nuova formulazione della disposizione in questione, che asseritamente tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero della pubblica amministrazione – tanto che il suddetto dicastero, dopo aver avuto contezza della nuova formulazione, ha ritenuto di non formulare ulteriori osservazioni –, a ben vedere non soltanto non è idonea a superare i rilievi formulati in origine dal Ministero medesimo – e che la Sezione, peraltro, condivide integralmente – ma si presta a rilievi ulteriori.

Se, infatti, la previsione originaria contemplava, come detto, le “concrete esperienze di lavoro” maturate nei settori in questione quale elemento alternativo rispetto alla formazione universitaria e post-universitaria (senza più fare riferimento al terzo criterio contemplato dal D.M. n. 143 del 2016, ossia le pubblicazioni scientifiche), potendo dunque il requisito (“possesso di conoscenze e comprovata professionalità, anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell’ambiente e della biodiversità”) essere desunto anche solo dall’uno o dall’altro, nella versione sottoposta all’esame della Sezione non vi è alcun riferimento – nemmeno quale elemento alternativo – alla formazione universitaria e post-universitaria, sicché l’unico elemento da cui è possibile desumere il possesso del requisito è la maturazione di “concrete esperienze di lavoro”. Questo aspetto risulta peraltro non essere stato adeguatamente considerato in sede di AIR, posto che ivi si afferma che lo scopo della modifica sarebbe quello di consentire l’accesso all’Albo di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione “aventi competenze gestionali (che, nell’attuale contesto, risultano indispensabili per il “governo” degli enti parco nazionali) e non più solo in possesso di specializzazioni culturali e scientifiche, le quali non necessariamente ricomprendono attitudini proprie della gestione amministrativa”, laddove invece nella versione del testo sottoposta alla Sezione i requisiti culturali e scientifici non si affiancano affatto alle “competenze gestionali”, ma risultano del tutto pretermessi.

È pertanto evidente che i rischi individuati dal Ministero della pubblica amministrazione con riferimento all’originaria formulazione della disposizione in questione, lungi dall’essere stati eliminati, risultano piuttosto aggravati. Ciò peraltro senza che la modifica in questione risulti necessaria per il conseguimento dell’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa – ossia, come detto, consentire l’accesso all’Albo anche ai soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione –, in quanto anche il vigente D.M. n. 143 del 2016 consente l’accesso ai soggetti in questione, laddove tuttavia in possesso della richiesta specializzazione professionale, culturale e scientifica.

La Sezione osserva inoltre che, come peraltro rilevato anche dal NUVIR, l’obiettivo consistente nell’assicurare il carattere “multidisciplinare” delle competenze possedute dai soggetti selezionati per l’iscrizione nell’Albo, dichiaratamente perseguito dall’Amministrazione (in base a quanto illustrato nell’AIR), non sembra poter essere conseguito sulla base dell’attuale formulazione del criterio di selezione in esame, che fa specifico riferimento al carattere “anche di tipo gestionale” delle “competenze” e della “professionalità” richieste, senza menzionare il profilo della multidisciplinarietà.

4.4. Quanto alla valutazione dei titoli la Sezione rileva che l’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 143 del 2016 stabilisce che detta valutazione sia “effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministero […] aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli” e, conseguentemente, che il bando avente ad oggetto la singola procedura selettiva debba rispettare tale decreto ministeriale, pur potendo “integrare” le “modalità di valutazione dei titoli”, come sopra definite.

Lo schema di regolamento all’esame della Sezione rimette invece la definizione dei “criteri” e delle “modalità” per la valutazione dei titoli, nonché dei “relativi punteggi minimi e massimi a essi attribuibili”, unicamente al bando, con conseguente venir meno della necessaria intermediazione fino ad ora affidata al decreto ministeriale, modifica che viene dalla relazione illustrativa giustificata sulla base di un generico richiamo ad “un principio di semplificazione e razionalizzazione delle fasi “amministrative” che conducono alla nomina del direttore”.

Sebbene non risulti che la valutazione dei titoli da parte della commissione comporti la redazione di una graduatoria dei soggetti abilitati – che non avrebbe d’altra parte ragion d’essere, producendo l’iscrizione nell’Albo un effetto abilitante tout court, tanto che la scelta della rosa dei tre candidati da parte del consiglio direttivo, al pari della nomina ministeriale, prescinde dalla posizione degli interessati in un’eventuale graduatoria –, in quanto l’articolo 3, comma 3 stabilisce che l’iscrizione all’Albo consegue all’attribuzione di un punteggio non inferiore a quello minimo stabilito dal bando, la Sezione segnala comunque l’opportunità che il bando sia, almeno per quanto concerne i profili più generali o “di massima”, vincolato al rispetto di criteri e parametri di valutazione dei titoli stabiliti ex ante con riferimento a tutte le procedure selettive che avranno luogo. Rimettere integralmente la disciplina dei criteri di valutazione ai singoli bandi darebbe infatti luogo ad incertezze in ordine all’adeguatezza della comparazione ponderativa affidata alla commissione e a margini di apprezzamento non sufficientemente prevedibili nel loro oscillare e, potenzialmente, non ragionevoli e variabili nel tempo.

La necessità di una predeterminazione di massima, in via generale, dei criteri di valutazione emerge con ancora maggiore evidenza se si considera che nel nuovo contesto delineato dal legislatore l’efficacia dell’iscrizione ha una durata limitata nel tempo (cinque anni), con conseguente onere per gli interessati, una volta cessata l’efficacia della propria iscrizione, di partecipare nuovamente alla procedura selettiva in questione. Laddove i criteri di valutazione non siano predeterminati con sufficiente precisione in via generale – ossia con riguardo a tutte le procedure selettive – vi è infatti il concreto rischio, come evidenziato supra (par. 4.3.2), che i soggetti pur reputati idonei al conferimento (e dunque allo svolgimento) dell’incarico di direttore del parco, tanto da ottenere l’iscrizione nell’Albo per cinque anni, non siano più ritenuti tali all’esito dello svolgimento di una successiva procedura selettiva per effetto della modifica dei criteri di valutazione operata dal nuovo bando, pur a fronte di un’immutata capacità professionale specifica dell’interessato.

4.5. Per quanto concerne le ipotesi di cancellazione dall’Albo, la Sezione osserva in primo luogo come non sia perspicua la ragione della distinzione operata dall’articolo 4 tra le fattispecie di cancellazione annoverate dai commi 1 (la cui ricorrenza nell’anteriore momento di formazione selettiva dell’Albo, costituisce l’alveo delle cause ostative all’iscrizione) e 3, da un lato – fattispecie, queste, che determinano sic et simpliciter la cancellazione dall’Albo – e quelle di cui al comma 2 (sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all’articolo 2 o applicazione di una misura di prevenzione), dall’altro, che invece presuppongono, oltre al “previo contraddittorio”, l’adozione di un provvedimento “motivato”. La distinzione operata sembra infatti presupporre che nel primo caso la cancellazione sia automatica e nel secondo sia invece discrezionale, laddove non è invece rinvenibile una ragione a supporto dell’eventuale attribuzione di un potere discrezionale all’Amministrazione sotto questo profilo. Inoltre, in linea di principio, anche in ipotesi di mero riscontro (cioè di cause che non consentono valutazioni e apprezzamenti, ma implicano il mero apprendimento “certo”, da parte dell’Autorità, di un fatto integrante l’ipotesi normativa di cancellazione), parrebbe opportuno prevedere comunque, e quindi per tutto il range di fattispecie di cancellazione qui in rilievo, un previo contraddittorio e l’adozione di un provvedimento finale di (eventuale) cancellazione che dia conto, quantomeno, della coerente disamina delle “osservazioni” difensive che l’interessato sarebbe abilitato a svolgere.

4.6. La Sezione rileva infine che, nel riproporre il testo della corrispondente disposizione del D.M. n. 143 del 2016 e, in particolare, nel prevedere che osti all’iscrizione nell’Albo e imponga la cancellazione dallo stesso la pronuncia di una sentenza di patteggiamento in relazione a taluni reati (indicati dall’articolo 4, comma 1, lett. d) dello schema all’esame della Sezione), il Ministero non ha tenuto conto della sopravvenienza normativa rappresentata dalla disciplina degli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento recata dall’articolo 445, comma 1-bis cod. proc. pen., come modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”; c.d. riforma Cartabia).

Tale disposizione, oltre a stabilire (al primo periodo) il regime probatorio della sentenza di applicazione della pena nei giudizi diversi da quelli penali, prevede, per un verso, che “[s]e non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna” (secondo periodo) e, per altro verso, che “[s]alvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna” (terzo periodo).

Il legislatore, dunque, al fine di incentivare il ricorso al suddetto rito speciale, ha stabilito, tra l’altro, che le norme extra-penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna non producano effetti, ad eccezione dell’ipotesi in cui con la sentenza di patteggiamento siano state applicate pene accessorie. Ciò comporta che, limitatamente alle disposizioni extra-penali vigenti nell’ordinamento fino all’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2022 – non potendo evidentemente il legislatore ordinario vincolare se stesso per il futuro –, l’eventuale equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna da esse disposta sia inefficace laddove con la sentenza di patteggiamento non siano applicate pene accessorie. Ne è dunque conseguita, in parte qua, l’abrogazione implicita delle (precedenti) norme extra-penali che invece disponevano tale equiparazione.

Nei termini sopra esposti si è peraltro pronunciata la Prima Sezione del Consiglio di Stato (con parere n. 524 del 29 aprile 2024) nel fornire risposta ad uno specifico quesito formulato dall’Autorità nazionale anticorruzione al riguardo, riferito in particolare all’equiparazione tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento disposta dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).

Resta pertanto da stabilire se, in assenza – come nel caso di specie – di una norma (di rango primario) extra-penale che la suddetta equiparazione preveda (la fonte del potere regolamentare si limita infatti a rimettere al decreto ministeriale la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo), questa possa essere disposta per via regolamentare, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Si tratta in altri termini di valutare se l’Amministrazione possa, con regolamento, nell’attribuire rilevanza ostativa all’iscrizione o alla permanenza in un albo alla pronuncia di una sentenza penale di condanna per determinati reati, equiparare alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (laddove con questa non siano disposte pene accessorie), in assenza di una norma – necessariamente sopravvenuta al decreto legislativo n. 150 del 2022, posto che laddove preesistente sarebbe incorsa nell’abrogazione implicita da questo disposta – che tale equiparazione preveda.

Secondo l’avviso della Sezione la risposta deve essere negativa. Se infatti il legislatore ha previsto la cessazione dell’efficacia delle norme extra-penali che tale equiparazione contemplavano, non può ritenersi che all’Amministrazione sia consentito, per via regolamentare, introdurre tale equiparazione nel silenzio della pertinente disposizione di rango primario. Se, infatti, l’inefficacia conseguente all’articolo 445, comma 1-bis cod. proc. pen. opera rispetto alle norme extra-penali che prevedono espressamente l’equiparazione in esame, a fortiori la medesima inefficacia non può che riguardare anche le norme di rango primario che la prevedano implicitamente e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, la preclusione nei sensi sopra esposti non può che operare altresì nei confronti delle norme secondarie (oltre che degli atti amministrativi: con riferimento all’illegittimità dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna disposta da un bando relativo alla concessione di contributi, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1556), posto che altrimenti sarebbe consentito all’Amministrazione, con regolamento (o con provvedimento amministrativo), disporre quell’equiparazione che è preclusa (rectius, non più consentita) alle norme di rango primario.

Le conclusioni di cui sopra non risentono dell’epoca in cui è stata pronunciata (o è divenuta irrevocabile) la sentenza di patteggiamento (antecedente o successiva all’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2022). L’articolo 445, comma 1-bis cod. proc. pen., per quanto rileva in questa sede, è infatti disposizione che attiene agli atti del procedimento amministrativo, i quali, in virtù del principio tempus regit actum, sono assoggettati alla legge vigente al momento dell’adozione degli stessi: legge i cui effetti nel caso di specie dipendono dall’entrata in vigore delle norme di cui dispone l’abrogazione implicita (necessariamente antecedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022) e non dalla data di pronuncia (o di irrevocabilità) della sentenza di patteggiamento.

Le considerazioni che precedono inducono pertanto la Sezione a suggerire all’Amministrazione di limitare l’equiparazione in questione alle ipotesi in cui con la sentenza di applicazione della pena sia stata altresì applicata una pena accessoria.

  1. Osservazioni di drafting.

Per quanto concerne gli aspetti redazionali si segnala quanto segue:

– all’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2 “reclutato” va fatto precedere da “sia stato”;

– all’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 3 “essere” va sostituito con “sia”;

– all’articolo 3, comma 1, “rimborsi spesa” va sostituito con “rimborsi spese”;

– all’articolo 5, commi 1 e 2 si suggerisce di sostituire “della presente disposizione” con “del presente regolamento”.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con osservazioni.