Industria e commercio – Inquinamento acustico – Esercizio commerciale – Ordinanza comunale di chiusura – Preventivo avviso di avvio del procedimento – Non necessita – Fattispecie
Considerato, che l’urgenza di provvedere in ordine alla reiterata violazione oraria, nell’ottica della tutela del riposo e quindi del rispetto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, da contemperare con quello di iniziativa economica dei privati ma anche con quello dei singoli di incontrarsi, giustifica l’adozione dell’ordinanza comunale con cui viene disposta la chiusura dell’esercizio commerciale senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che comunque non avrebbe potuto avere altra conclusione se non l’irrogazione della sanzione in questione, peraltro applicata nella misura minima possibile e quindi, in aderenza al principio di tipicità e tassatività delle misure sanzioni. Nella fattispecie, il Comune di Bari, previo duplice accertamento della Polizia Locale, disponeva la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto l’esercizio commerciale aveva diffuso musica oltre l’orario consentito.