Corte di Cassazione, sez. II, 18 marzo 2026, n. 6490

Condominio – Impianto centralizzato di riscaldamento – Distacco del singolo condomino – Preventiva autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore – Esclusione – Idonea documentazione tecnica – Necessità – Clausola del regolamento condominiale contrattuale che vieta il distacco – Irrilevanza

Premesso che per il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento non occorre la preventiva autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore, a nulla rilevando la clausola del regolamento condominiale di natura contrattuale che lo vieta, resta il fatto che il predetto distacco è subordinato alla produzione di specifica  documentazione che provi che dal distacco non derivino aggravi di spesa per gli altri condomini e che dal distacco non si generano danni tecnici all’impianto.