Corte di Cassazione penale, sez. VI, 20 marzo 2026, n. 10809

Circolazione stradale – Guida in stato di ebrezza – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Art. 131 – bis, c.p.- Esclusione – Ritiro della patente – Durata – Motivazione – Fattispecie

La guida in stato di ebrezza si configura come un reato di pericolo (art. 186, comma 7, Codice della strada) per cui è rilevante la concreta pericolosità della condotta essendo del tutto marginale l’assenza dell’evento dannoso (incidente o danni a terzi). Ciò premesso, si deve escludere la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, c.p.). Nella fattispecie, l’autovettura procedeva zigzagando e il conducente si rifiutava di sottoporsi al controllo attraverso l’etilometro. Inoltre, per quanto attiene alla durata del ritiro della patente la specifica motivazione è necessaria soltanto quando il giudice superi il minimo della media edittale (art. 218, comma 2, Codice della strada. Nella fattispecie, la sospensione della patente era stata disposta per la durata di un anno, perciò il Giudice ha ritenuto sufficiente il richiamo alla pericolosità dell’agire.