TAR Toscana, sez. I, 20 marzo 2026, n. 560

Atto amministrativo – Certificato di matrimonio – Impugnazione – Giurisdizione ordinaria – Fattispecie

Premesso che le questioni di stato, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario ex art. 8 comma 2, Codice del processo amministrativo, che esclude l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo, (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 giugno 2018, n. 16957; Corte Costituzionale 11 novembre 2011, n. 304), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di impugnazione del certificato di matrimonio. Nella fattispecie, l’atto riguardava il matrimonio contratto da un cittadino italiano con la propria badante poco prima della morte.