Corte di Cassazione, sez. VI, 31 marzo 2026, n. 7823

Condominio – Posizione debitorie – Libero accesso da parte del singolo condomino –  Generico richiamo al diritto alla riservatezza – Illegittimità

In ossequio al principio della trasparenza e del diritto al controllo, ciascun condomino ha il diritto di accedere alla documentazione contabile ovvero di conoscere le morosità e le singole spese a nulla rilevando che l’amministratore richiami un presunto diritto alla riservatezza che, pertanto, risulta del tutto illegittimo, mentre l’amministratore deve fare in modo che sia consentito in tempi rapidi di effettuare le menzionate verifiche (artt. 1129 e 1130-bis c.c.) garantendo che le informazioni siano acquisite soltanto dai condomini e non anche da soggetti estranei alla compagine condominiale.