Appalto – Principi generali – Digitalizzazione – E’ tale – Testo integrale della sentenza
In materia di contratti pubblici la possibilità di ricomprendere la digitalizzazione tra i principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) è consentita soltanto ove si dia atto che tale principio non possa (e non debba) assurgere a bene giuridico da perseguire ex se, venendo piuttosto in rilievo un bene strumentale e servente rispetto alla necessità, rimasta immutata, di rendere effettivi quelli che sono (e devono rimanere de iure condito) i pilastri fondamentali e tradizionali che devono informare l’azione amministrativa, desumibili dall’art. 97, Costituzione ossia: legalità, buon andamento (da declinarsi in efficienza, efficacia ed economicità) e imparzialità, da cui deriva, altresì, il principio della trasparenza.
Pubblicato il 22/04/2026
N. 01157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2026, proposto da
Guarneri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B78ADC16B2, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Nigra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica 9 di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Stabile Medil S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Andrea Scuderi, Consuelo Basile, Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione n. 215 del 16.12.2025 – comunicata, a tutti i partecipanti, tramite il portale telematico in uso per la gara, in data 22.12.2025 e pubblicata sul medesimo portale telematico e sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente in data 29.12.2025 – con cui il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania ha definitivamente disposto l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 dell’appalto di lavori relativo al “Ripristino ramo nord schema sx Dittaino con sistemi di telecontrollo e misura e sostituzione delle condotte esistenti” (CIG: B78ADC16B2 CUP: G61D2200007000), afferenti l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana – FSC 2021/27, in favore del controinteressato Consorzio Stabile Medil, per un importo di aggiudicazione di € 7.250.941,08 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 397.511,00, oltre IVA;
b) di tutti i verbali di gara e segnatamente, nei limiti dell’interesse appresso specificato: i verbali di seduta riservata nn. 2 e 3 del 25.09.2025, il verbale di seduta riservata n. 4 del 26.09.2025, il verbale di seduta riservata n.5 del 27.09.2025, il verbale di seduta riservata n. 6 del 29.09.2025, il verbale di seduta riservata n.7 del 30.09.2025, il verbale di seduta riservata n. 8 del 01.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 9 del 02.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 10 del 03.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 11 del 04.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 12 del 02.10.2025, il verbale di seduta riservata n. 13 del 08.10.2025 ed il verbale di seduta pubblica n. 14 del 08.10.2025;
c) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto;
nonché per l’accertamento
del diritto della Società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della procedura di gara, previa declaratoria dell’inefficacia ai sensi dell’art. 122 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more sottoscritto e/o del diritto della società ricorrente a subentrare nel contratto di appalto medesimo ex art.124 c.p.a., con riserva della proposizione di separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente per l’ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica, per come sin d’ora richiesto.
2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. il 23/2/2026:
per l’annullamento
dei medesimi atti di gara di cui sopra, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura della ricorrente, nonché i seguenti ulteriori atti e provvedimenti:
a) il verbale di gara del 16 settembre 2025, nella parte in cui la ricorrente è stata ammessa alla procedura di gara in esame;
b) il bando e il disciplinare, ove interpretati in senso difforme ai motivi di ricorso incidentale proposti;
c) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica 9 di Catania e del Consorzio Stabile Medil S.c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, con deliberazione del Commissario straordinario n. 134 del 1° luglio 2025, ha indetto una procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, mediante gara aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.108, co. 1, del d. lgs. n. 36/2023, dei lavori di “Ripristino rete idrica ramo nord schema Sx Dittaino con sistemi di telecontrollo e misura e sostituzione delle condotte esistenti” (CIG: B78ADC16B2 CUP: G61D22000070003), con importo a base di gara di complessivi €. 7.919.926,76, oltre IVA (di cui €.550.560,80 per costi della manodopera ed €. 397.511,00 per costi di sicurezza non ribassabili).
1.2. Il bando di gara, pubblicato il 5 luglio 2025, ha previsto che la procedura si sarebbe svolta con modalità telematiche, mediante la piattaforma di e-procurement “SITAS TUTTOGARE”.
Per quanto attiene al punteggio assegnabile agli operatori economici concorrenti, l’art. 12, del medesimo bando, ha stabilito un plafond complessivo massimo di 100 punti, da ripartirsi in: 80 punti per la valutazione delle offerte tecniche; 5 punti per le offerte temporali (in relazione alla percentuale di riduzione sul tempo di esecuzione offerta sino al massimo consentito del 20%); 15 punti per le offerte economiche.
Sulla valutazione degli elementi dell’offerta tecnica, effettuata a cura di una Commissione composta da tre membri, sono stati previsti tre criteri: A) Qualità e origine delle forniture (massimo 28 punti); B) Soluzioni tecniche migliorative, innovative e integrative (massimo 26 punti); C) Sicurezza e sostenibilità ambientale (massimo 26 punti).
Ciascuno dei richiamati criteri è stato, poi, suddiviso in ulteriori sub-criteri (A1: 10 punti: A2: 10 punti; A3: 8 punti; B1: 9 punti; B2: 9 punti; B3: 8 punti; C1: 7 punti; C2: 6 punti; C3: 7 punti; C4: 6 punti).
Per quanto concerne il procedimento di valutazione delle prefate offerte previsto dalla lex specialis esso può essere così riassunto: i) ciascuno Commissario ha attribuito ad ogni sub-criterio un coefficiente di valutazione numerico (non proposto: 0; insufficiente: 0,2; sufficiente: 0,4; discreta: 0,6; buona: 0,8; ottima: 1,0); ii) al termine, per ciascun sub-criterio avrebbe dovuto essere effettuata la media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli Commissari e, tale risultato, avrebbe dovuto essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sotto-criterio in argomento; iii) il punteggio complessivo di ciascuno dei tre criteri (A, B, C) avrebbe dovuto essere determinato dalla somma dei punteggi dei sotto-criteri sopra individuata; iv) per il punteggio finale di ciascun criterio (A, B, C), in caso in caso di mancato ottenimento del punteggio massimo da parte di uno degli operatori in gara (come occorso nel caso in esame), avrebbe dovuto essere effettuata una prima riparametrazione, attribuendo il punteggio massimo previsto da bando all’operatore che ha ottenuto il maggior punteggio relativo e riparametrando, in proporzione, i punteggi dei restanti concorrenti; v) sommati i punteggi complessivi così riparametrati dei singoli criteri (A, B, C), il bando ha poi previsto una ulteriore parametrazione sul punteggio complessivo ottenuto (non necessaria nel caso in esame, in considerazione dell’ottenimento del punteggio massimo di 80 punti da parte della ditta aggiudicataria).
1.3. Esaurite le prescritte operazioni di gara è stata stilata la graduatoria finale che, per quanto di interesse, ha visto classificarsi al primo posto la ditta controinteressata, con un punteggio complessivo di 94,0887 (punteggio tecnico 80; punteggio temporale 5; punteggio economico: 9.0887), mentre il secondo posto è toccato alla società ricorrente, con un punteggio di 93,982 (punteggio tecnico 74,23; punteggio temporale 5; punteggio economico 14,752), con uno scarto tra i due operatori di 0,1067 punti.
1.4. Da qui l’avversata aggiudicazione della gara in favore del consorzio controinteressata.
1.5. Prima del deposito del gravame, la società ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti di gara, all’esito della quale ha dichiarato di aver rilevato l’incompletezza della verbalizzazione delle plurime operazioni matematiche sopra riepilogate svolte dalla Commissione valutatrice.
In maniera verbale, ma con contenuti poi ribaditi nelle difese spiegate in questa sede processuale, la s.a. ha risposto come non sarebbero esistiti prospetti di calcolo a cui poter accedere, posto che tutte le operazioni matematiche sarebbero state compiute dal software utilizzato per la gestione della gara in maniera automatica.
In sostanza, inserite le valutazioni relative ai singoli sotto-criteri dei tre Commissari, il programma avrebbe restituito il risultato finale, confluito nella graduatoria, senza consentire alcuna verifica sui passaggi matematici posti in essere per giungere a tale determinazione conclusiva.
1.6. Col ricorso principale, dunque, parte ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della società ricorrente, oltre agli atti endoprocedimentali presupposti, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punti 12 e ss. del bando) – Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità – Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento logico, contraddittorietà, travisamento ed errore di fatto, difetto di istruttoria, motivazione.
In primo luogo, parte ricorrente lamenta la presenza di un errore di calcolo, svelato dal diverso risultato finale che si raggiungerebbe applicando le prescritte formule matematiche previste dal bando prendendo le mosse dai dati di partenza previsti (coefficienti di valutazione espressi dai singoli Commissari).
Non potendo parte ricorrente dimostrare, in concreto, in quale passaggio si sia annidato detto errore, non avendo la p.a. osteso alcun prospetto di calcolo redatto dal software usato per la gestione della gara (non essendo in grado di farlo, posto che il programma parrebbe non consentire tale facoltà), la società ricorrente ha depositato una dettagliata perizia tecnica, dalla quale è possibile desumere come, partendo dai coefficienti esternati dai singoli commissari (allegati ai verbali di gara) e applicando i passaggi matematici descritti dal bando di gara, come in precedenza riepilogati, il punteggio ad essa spettante, per l’offerta tecnica, sarebbe di 74,394, e non quello attribuitole con la graduatoria finale (pari a 74,230).
Considerato che l’errore commesso sarebbe di 0,1640 punti, a fronte di uno scarto in graduatoria con la ditta controinteressata di soli 0,1067 punti, la rimozione della discrasia de qua comporterebbe che la commessa avrebbe dovuto essere aggiudicata alla società ricorrente, posto che, a ben vedere, avrebbe dovuto posizionarsi in prima posizione in graduatoria e non al secondo posto.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della L. 241/1990 e degli artt. 1 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e della lex di gara. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e clare loqui – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposti, nonché per travisamento e sviamento.
Sempre secondo la prospettazione della parte privata, l’illegittimità degli atti impugnati discenderebbe, altresì, dalla violazione dell’obbligo di verbalizzazione e di adeguata motivazione che dovrebbe sempre assistere l’operato delle Commissioni giudicatrici, specie nei casi di procedure di appalto da affidarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’unica evidenza documentale offerta dalla stazione appaltante sarebbe rappresentata dalla sequenza dei voti attribuiti da ciascun Commissario ai vari sotto-criteri dell’offerta tecnica degli operatori partecipanti alla gara, oltre che dai punteggi finali attribuito agli operatori riportati nel verbale n. 14/2025, così come trasfusi nella graduatoria finale, senza alcuna esternazione dei processi matematici e delle operazioni che sarebbero state svolte per giungere al risultato conclusivo.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. e 19, 20, 22 e 30 D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 e della lex di gara – Eccesso di potere per difetto della motivazione, di istruttoria e di presupposti.
Da ultimo, viene contestata l’azione amministrativa nella parte in cui si sarebbe fideisticamente affidata ai risultati di un programma informatico le cui operazioni non sarebbero verificabili, ciò risolvendosi in una non accettabile abdicazione della funzione amministrativa che la legge affida al RUP e alla Commissione giudicatrice, rispetto alla quale l’intervento di strumenti di informatizzazione, pur stimolato dal nuovo codice degli appalti, non potrebbe risolversi in un vulnus alla tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, dovendo essere sempre garantita la c.d. “riserva di umanità”, ossia la possibilità che le operazioni informatizzate siano sempre verificabili e, se del caso, emendabili da parte dei competenti organi amministrativi.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, posto che dalla lettura della censura in argomento non sarebbero evincibili i passaggi logico-matematici che, muovendo dai singoli punteggi assegnati ai vari sotto-criteri dai singoli Commissari, comporterebbero l’arrivo ad un risultato diverso da quello al quale è giunta la stazione appaltante.
Fermo restando che il ricorso sarebbe, da questo punto di vista, incompleto, andrebbe altresì rilevato come neppure la perizia tecnica ad esso allegata abbia spiegato, in maniera esaustiva e comprensibile, le modalità di calcolo adottate dalla parte ricorrente e le difformità riscontrate.
3. Si è altresì costituita in giudizio la società controinteressata che, col suo scritto difensivo di comparsa, ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, tenuto conto della sua formulazione in forma dubitativa e della inammissibile pretesa di volersi sopperire all’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente mediante un’istanza istruttoria protesa ad attivare una verificazione.
Peraltro, secondo la prospettazione della parte controinteressata, i calcoli indicati nella perizia non sarebbero riferibili alla società ricorrente, quanto, piuttosto, ad altro operatore economico estraneo ai fatti di causa (REPIN).
Da ultimo, i calcoli di parte ricorrente sarebbero comunque errati, perché contenenti un indebito arrotondamento, nei vari passaggi matematici svolti, all’unità superiore della terza cifra decimale, laddove la quarta cifra decimale sia superiore o pari a 5.
4. Successivamente alla rinuncia all’istanza cautelare alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la società controinteressata, in data 23 febbraio 2026, ha depositato ricorso incidentale, impugnando gli atti indicati in epigrafe con cui la società ricorrente sarebbe stata indebitamente ammessa a partecipare alla gara.
Nel precisare che l’anzidetta impugnativa incidentale sia stata formulata in maniera “paralizzante”, ritenendo che la sua delibazione dovrebbe avvenire per prima e, in caso di accoglimento, dovrebbe ritenersi preclusa qualsiasi possibilità di scrutinio del ricorso principale, essendo tale atto processuale stato depositato da un soggetto che ab origine non avrebbe potuto neppure prendere parte alla gara, con conseguente sua carenza originaria di interesse alla coltivazione del giudizio, parte controinteressata ha formulato le seguenti censure:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 del decreto legislativo 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 del disciplinare di gara – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell’erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione e della carenza dei presupposti – Violazione dei canoni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione.
In primo luogo, la ricorrente incidentale sostiene che l’attestazione SOA, di cui parte ricorrente avrebbe beneficiato mediante avvalimento, sarebbe scaduta il 3 dicembre 2025, in corso di gara, con ciò significando che l’operatore economico avrebbe dovuto essere escluso.
Peraltro, sarebbe censurabile anche il bando di gara nella parte in cui dovesse consentire la sostituzione dell’ausiliaria, posto che tale facoltà sarebbe prevista dal codice degli appalti vigenti soltanto in caso di dichiarazioni false e non certo per il caso in cui sia intercorsa la scadenza della SOA in corso di gara.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 104 del decreto legislativo 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 26 dell’allegato II.12 del decreto legislativo 36/2023 – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5 del disciplinare di gara – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell’erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione e della carenza dei presupposti – Violazione dei canoni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione.
In secondo luogo, il contratto di avvalimento stipulato dalla società ricorrente con la ditta ausiliaria sarebbe, comunque, nullo, in quanto atto negoziale meramente cartolare e aspecifico, sprovvisto, tra l’altro, della previsione della effettiva messa a disposizione della società ausiliata di tutto il know how posseduto dall’ausiliaria necessaria per l’ottenimento della certificazione SOA.
5. Con scritti difensivi conclusionali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, prendendo posizioni sulle affermazioni delle controparti, insistendo per l’accoglimento delle relative ragioni.
6. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso principale è fondato mentre va respinto l’incidentale per le ragioni di seguito precisate.
7. L’infondatezza nel merito dell’impugnativa incidentale esime il Collegio dal prendere posizione sulla prospettazione della parte controinteressata, secondo cui, nel caso in esame, vi sarebbero stati i presupposti per superare l’ormai consolidata concezione giurisprudenziale sulla necessità di esaminare tutte le impugnative in materia di appalti, sia quelle principali che incidentali, anche in presenza di natura escludente delle medesime.
8. Per quanto concerne il ricorso principale, ad essere fondato è, anzitutto, il primo motivo di ricorso.
8.1. Al riguardo le eccezioni in rito sollevate dalle controparti non colgono nel segno tenuto conto che: i) il motivo è stato dedotto in maniera compiuta e articolata, e non certo in forma dubitativa come eccepito dalla parte controinteressata, non rientrando neppure nella casistica di cui all’art. 40, co. 1, lett. d) e co. 2, c.p.a., secondo cui la formulazione di motivi di gravame non specifici comporta la loro inammissibilità, come eccepito dalla p.a. resistente; ii) l’integrazione del contenuto della censura con una perizia, in grado di dare dimostrazione delle compiute modalità di conteggio e dei risultati, secondo le regole del bando, di tutte le ditte partecipanti alla gara (e non solo della ricorrente e della controinteressata), si palesa soluzione ragionevole, se non necessaria, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali e dei limiti dimensionali previsti per tali scritti difensivi, ribadendosi come, in ogni caso, la perizia integra e non sostituisce quella che è la censura introdotta col primo motivo di gravame, che risulta essere, nella sua struttura fondamentale, sufficientemente specifica e intellegibile; iii) ad onta di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, la perizia svolge in maniera chiara i calcoli già predeterminati in sede di ricorso, illustrando, dapprima, i vari passaggi nella parte descrittiva e, da ultimo, dimostrandone le risultanze all’Allegato D (pag. 63 del file n. 22 allegato al ricorso); iv) parimenti destituita di fondamento è l’eccezione della parte controinteressata che sostiene come la perizia contenga i calcoli, in via esclusiva, di una ditta estranea all’odierna controversia, quando, in verità, al richiamato Allegato D sono riportati i calcoli relativi a tutte le ditte partecipanti alla gara, precisandosi come quelli riferibili alla società ricorrente siano quelli della “Ditta n. 20”, mentre i calcoli relativi alla ditta REPIN (pag. 6 del file n. 22 allegato al ricorso), presenti nella parte descrittiva, sono stati riportati a mero scopo illustrativo per esemplificare il contenuto della tabella di cui all’Allegato D e dimostrare la rispondenza delle operazioni matematiche effettuate con quelle prescritte dal bando di gara; v) fermo restando che l’arrotondamento denunciato dalla società ricorrente rientri in una modalità di calcolo universalmente accettata, trattandosi di questione che riguarda (invero) pochi casi di terze cifre decimali arrotondate all’unità superiore, tale discrasia, a volerla ammettere, in quanto nessun arrotondamento sarebbe stato previsto dal bando, non è comunque circostanza in grado di smentire la bontà della censura di parte ricorrente, tanto più che, con successiva perizia, in risposta a tale specifica eccezione, è stato dimostrato in atti come un calcolo effettuato senza arrotondamenti vedrebbe, comunque, la società ricorrente classificata al primo posto in luogo dell’odierno consorzio controinteressato.
8.2. Superate le questioni in rito, il Collegio deve rilevare come a fronte di un’analitica dimostrazione della bontà delle operazioni di calcolo compiute dalla società ricorrente, con cui è stato rilevato come partendo dall’unico dato certo dei coefficienti attribuiti dai tre Commissari a ciascun sotto-criterio in cui è stata articolata la valutazione delle offerte tecniche e compiendo le semplici operazioni aritmetiche stabilite dal bando di gara, si giunga ad un risultato difforme da quello riportato negli atti di gara impugnati, avuto riguardo alla posizione di parte ricorrente, né l’Amministrazione resistente né, tantomeno, il consorzio controinteressato hanno prodotto in giudizio delle proprie perizie nell’arduo (se non impossibile) tentativo di smentire dei dati matematici che, pertanto, risultano essere inconfutati in questa sede processuale, non essendovi alcuna necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori.
In altri termini, che il punteggio spettante alla parte ricorrente sia quello rivendicato col primo mezzo di impugnazione, come attestato dalla perizia tecnica allegata, è un fatto non contestato in giudizio, tenuto conto che le controparti si sono limitate a sollevare delle eccezioni in rito fuori fuoco in precedenza già esaminate, senza smentire la bontà dei calcoli prodotti dalla parte ricorrente.
Vero è che in sede processuale le perizie di parte non rappresentino un mezzo di prova, dovendo piuttosto essere qualificate a guisa di meri indizi, ma è altrettanto vero che quando queste si reggano su semplici calcoli matematici che restituiscano un risultato certo, come occorso nel caso in esame, ben può dirsi assolto l’onere di parte ricorrente di dimostrare, secondo l’ordinaria diligenza, la fondatezza dei fatti posti a fondamento del suo motivo di ricorso, specie se, ex adverso, le difese delle controparti nulla eccepiscano in merito.
Del resto, l’art. 64, co. 2, c.p.a., prevede espressamente come “[…] il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”.
In assenza di qualsivoglia contestazione nel merito della censura svolta dalla società ricorrente, la stessa deve, pertanto, trovare accoglimento.
9. Ferma restando la fondatezza del primo motivo di ricorso, il Collegio rileva, per completezza dell’odierna decisione, come siano fondati anche le ulteriori due censure con cui la società ricorrente ha lamentato la mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e il suo completo affidamento ad un software per il calcolo dei punteggi delle offerte tecniche, senza alcuna possibilità di verifica o controllo ex post da parte della stessa p.a., oltre che dei soggetti interessati ai sensi delle normative in materia di accesso agli atti amministrativi.
Al riguardo occorre effettuare delle premesse dal punto di vista normativo per comprendere appieno la portata della questione.
9.1. Il fondamento legislativo dell’utilizzo di tecnologie informatiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali è rappresentato dal lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) che, all’articolo 12, segnatamente, stabilisce il principio generale secondo cui le pp.aa. utilizzino le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.
9.2. Precipitato delle novità introdotte dal riferimento legislativo sopra richiamato, è che la legge generale sul procedimento amministrativo (l.n. 241/90) sia stata arricchita, dapprima ad opera della l.n. 15/2005 e poi del d.l. n. 76/2020, dall’attuale art. 3-bis, secondo cui “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.
Già nello svolgimento della sua attività generale, all’Amministrazione è stato chiesto, quindi, da qualche anno a questa parte, di adottare strumenti informatici per rendere più efficiente il suo operato.
9.3. Venendo alla materia degli appalti, va rilevato come il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, abbia impresso una significativa accelerazione al processo di digitalizzazione, superando il concetto di mera sostituzione di atti cartacei da parte di file sottoscritti con firme digitali, per disegnare un nuovo approccio all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ideati e gestiti, fino alla fase finale del collaudo, da un vero e proprio ecosistema di strumenti informatici, software, banche dati e applicazioni intimamente connesse tra loro e in grado di assicurare un fluido interscambio di dati.
A venire in rilievo, per molti aspetti, è una vera e propria anticipazione, da parte della legislazione nazionale in materia di appalti, di principi e regole poi dettate anche dall’Unione Europea col regolamento n. 1689/2024 in materia di intelligenza artificiale.
9.4. Una premessa concettuale a tale mutato approccio dell’attività amministrativa in materia di contratti pubblici va, comunque, effettuata, dovendosi precisare come la possibilità di ricomprendere la digitalizzazione tra i principi del nuovo codice dei contratti pubblici possa essere consentita soltanto ove si dia atto che tale principio non possa (e non debba) assurgere a bene giuridico da perseguire ex se, venendo piuttosto in rilievo un bene strumentale e servente rispetto alla necessità, rimasta immutata, di rendere effettivi quelli che sono (e devono rimanere de iure condito) i pilastri fondamentali e tradizionali che devono informare l’azione amministrativa, desumibili dall’art. 97, Cost., ossia: legalità, buon andamento (da declinarsi in efficienza, efficacia ed economicità) e imparzialità, da cui deriva, altresì, il principio della trasparenza.
Quando si discorre di digitalizzazione della p.a. e, nello specifico, del ciclo di vita degli appalti, quello a cui si deve fare riferimento è ad una regola generale di natura evolutiva, imposta alla p.a. al fine di imporle l’utilizzo proficuo delle più moderne risorse informatiche rese disponibili dal progresso per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e la conseguente attuazione dei prefati principi costituzionali in materia di attività amministrativa.
9.5. Ciò premesso, va rilevato come a riprova del succitato mutamento di approccio in materia, non è certo un caso che il citato d.lgs. n. 36/2023 dedichi un’intera sua parte (Parte II, del Libro I, artt. da 19 a 30) alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
All’art. 19, nello specifico, sono enunciati i “Principi e diritti digitali”, stabilendosi come “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica” (comma 1); “Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” (comma 3).
Di particolare interesse ai fini di causa risulta essere il comma 6, secondo cui “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili […]”, oltre al successivo comma 7, che stabilisce come “Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30”.
Il richiamato articolo 30, del nuovo codice degli appalti poi, disciplina l’“Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici”, stabilendo come “Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche […]” (comma 1).
Lo stesso articolo, poi, al comma 3, stabilisce dei principi validi per le decisioni automatizzate, prevedendo: i) la “necessaria conoscibilità e comprensibilità”, nel senso che ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata: ii) la “non esclusività della decisione algoritmica”, dovendo sempre essere assicurata, nel procedimento, la possibilità del contributo umano al fine di controllare, validare ovvero correggere la soluzione prospettata dal software (c.d. human in the loop o riserva di umanità).
Il successivo comma 4, del citato art. 30, da ultimo, prevede degli obblighi di rettifica e di minimizzazione in capo alla p.a., imponendo alle s.a. di adottare ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche.
9.6. Volendo sintetizzare le disposizioni normative anzidette, la digitalizzazione dell’attività amministrativa e, nello specifico, del ciclo di vita dei contratti pubblici, si caratterizza per essere ormai divenuta una regola generale a cui le Amministrazioni pubbliche devono tendere per consentire la realizzazione degli scopi istituzionali fissati, dapprima, dalla Costituzione e, in seconda battuta, dalla legge.
L’implementazione dell’utilizzo di strumenti informatici, financo al fine di rendere automatizzate alcune decisioni riservate all’Amministrazione, pur essendo non solo incentivata, ma ormai divenuta ineludibile, per effetto dei sopra richiamati interventi legislativi, non può comunque spingersi fino a sacrificare, sull’altare del buon andamento e della efficienza della p.a., altri valori di pari rango costituzionale, quali il principio di legalità, di imparzialità e di trasparenza.
La digitalizzazione, al contrario, deve contemperare tutti questi principi e ciò può realizzarsi, soltanto, laddove: i) siano rese conoscibili le regole tecniche che i programmi informatici usano per assistere l’Amministrazione nello svolgimento delle sue attività; ii) sia, comunque, consentita all’Amministrazione procedente prima e ai privati, ove necessario, poi, la possibilità di ripercorrere i passaggi compiuti dal software al fine di verificarne la correttezza, garantendo comunque alla p.a., se del caso, ogni opportuno intervento ex post per rettificare eventuali errori e/o incongruenze rilevate, ossia per rendere conforme il prodotto finale uscente dal programma informatico con la volontà dell’organo amministrativo.
È solo rispettando questi due principi cardine che la digitalizzazione dell’attività amministrativa può avere cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, promuovendo il buon andamento dell’azione della p.a. ma preservando allo stesso tempo, e non certo tenendo in non cale, gli ulteriori principi di carattere costituzionale che la caratterizzando e che non possono essere in nessun modo elusi.
Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere delle aree oscure dell’agere amministrativo, inaccessibili, non soltanto, ai privati per soddisfare le loro esigenze di tutela, ma anche alla stessa p.a. procedente, di fatto costretta ad abdicare alla sua funzione pubblica riconosciutagli dalla Costituzione e dalla legge per effetto di una di delega in bianco a favore di strumenti informatici con correlata (mera) speranza del loro corretto funzionamento.
9.6. Volendo sintetizzare ulteriormente, deve ritenersi come l’utilizzo di risorse digitali, piattaforme telematiche e algoritmi nell’attività amministrativa e nelle procedure di appalto, quali strumenti di efficienza e celerità, essendo ormai, non solo, reso opportuno ma anche legittimato, se non imposto, sia dall’ordinamento nazionale che da quello comunitario, va comunque rapportato al necessario e rigoroso rispetto di garanzie fondamentali che costituiscono limiti invalicabili all’automazione dell’attività amministrativa, ovvero, rispetto alle quali la stessa automazione deve conformarsi, non potendo certo avvenire il contrario.
Tra questi limiti, in relazione ai riferimenti normativi in precedenza richiamati, è senz’altro possibile annoverare: i) la trasparenza algoritmica, ossia la piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato; ii) il (necessario) contributo umano, ovvero la non esclusività della decisione algoritmica (human in the loop o riserva di umanità); iii) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere; iv) la non discriminazione, nel senso di divieto di effetti discriminatori e di minimizzazione del rischio di errori derivanti dallo svolgimento di attività amministrativa automatizzata; v) la sindacabilità giurisdizionale, ossia la piena verificabilità della correttezza del procedimento amministrativo automatizzato; vi) la tutela dei diritti fondamentali: rispetto della protezione dei dati personali, del diritto di difesa oltre che ad una buona amministrazione.
9.7. Tanto chiarito in via generale e venendo ai fatti di causa, il Collegio non può se non rilevare come, nel caso di specie, i prefati limiti non siano stati rispettati dalla stazione appaltante, la quale, come ribadito nei propri scritti difensivi, pretende di limitare la sua responsabilità all’inserimento dei dati di partenza (valutazioni espresse dai Commissari di gara) nel software utilizzato per lo svolgimento della procedura selettiva, assumendo apoditticamente (e senza alcuna dimostrazione in tal senso) la correttezza di tale attività (preliminare) oltre che di quella successiva di calcolo effettuata dalla macchina, basando su tali elementi l’asserita legittimità del suo operato.
Il tutto senza considerare che parte ricorrente abbia, invece, dimostrato in maniera dettagliata come, partendo dagli stessi dati che la p.a. assume di aver correttamente inserito nella piattaforma digitale e applicando le formule matematiche previste dal bando di gara, si giunga ad un risultato diverso, per quanto concerne il punteggio finale della sua offerta tecnica.
Peraltro, è la stessa Amministrazione resistente che, sia in sede di risposta all’istanza di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente che in questa successiva sede processuale, ha ribadito più volte di non essere in possesso dei calcoli intermedi effettuati dal programma utilizzato, così come è desumibile, non essendo stato depositato nulla in tal senso, che la stessa non fosse, e non sia, neppure a conoscenza di quali siano le regole matematiche di funzionamento del programma utilizzato, dovendosi ancora una volta rilevare come il potere dalla stessa esercitato risulta essersi limitato nell’inserimento i dati di partenza (valutazioni dei Commissari), senza alcuna possibilità di verificare i calcoli e di correggere eventuali errori, ove necessario, nella determinazione dei punteggi finali delle offerte tecniche, affidati fideisticamente all’automazione.
Un approccio di tal fatta, alla luce del quadro normativo vigente, per come in precedenza riassunto, dal quale devono essere tratte le giuste regole di funzionamento della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in modo da contemperare questa nuova e più efficiente modalità di gestione del pubblico potere con la concorrente e ineludibile necessità di continuare a rispettare quelli che sono i principi fondamentali dell’azione amministrativa richiamati nella Carta costituzionale e precisati dalla legge, porta alla conclusione che nel bilanciamento tra queste due contrapposte realtà, ove vi siano punti di frizione, come nel caso in esame, a cedere debba essere l’automazione, nel senso che deve essere quest’ultima che, in quanto mera funzione posta al servizio dello svolgimento di un’azione amministrativa corretta e legittima, deve conformarsi ai principi di legalità, buon andamento, trasparenza e imparzialità, non potendosi ammettere, per converso, che esigenze di celerità e di modernizzazione dell’apparato burocratico amministrativo possano rappresentare un fertile sostrato per cancellare, d’un sol colpo, il complesso sistema di guarentigie per i privati e dei correlati obblighi imposti in capo alla p.a. al fine dell’esercizio del pubblico potere, oggetto di conquiste pretorie e accademiche, prima, e normative, poi, registratesi via via negli anni e che sono alla base del corretto funzionamento di un sistema democratico basato sullo stato di diritto.
9.8. Per tali ragioni, il ricorso principale deve trovare accoglimento, alla luce della fondatezza dei motivi con esso proposti.
10. Dall’accoglimento dell’impugnativa principale discende l’obbligo del Collegio di scrutinare il ricorso incidentale del consorzio controinteressato.
Il ricorso incidentale è infondato e non può trovare accoglimento.
10.1. Col primo motivo parte controinteressata deduce come la SOA, ottenuta dalla parte ricorrente mediante avvalimento, sarebbe scaduta in corso di gara (in data 3 dicembre 2025), con conseguente necessità della sua esclusione, senza neppure potersi ipotizzare una sostituzione della ditta ausiliaria, invero prevista dal codice degli appalti vigenti solo in caso di dichiarazioni false.
Il motivo è infondato.
In diritto, giova sottolineare che l’art. 16, co. 5, All. II. 12, del d.lgs. n. 36/2023, nel prescrivere che “…Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione“, ripropone pedissequamente il precetto già imposto in precedenza dall’art. 76, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010.
Il Collegio, pertanto, reputa che non sussistano ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisdizionale formatosi sulla previgente disposizione secondo cui:
– nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, “l’operatore che partecipa alla gara d’appalto deve garantire, con costanza, il possesso della qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica, onde assicurare alla stazione appaltante la propria affidabilità, nonché la perdurante idoneità tecnica ed economica” (v. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2020 n. 7178; Id, 21 agosto 2020 n. 5163; Ad. Plen. 20 luglio 2015 n. 8);
– è ammessa l’ultravigenza della pregressa attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura di verifica, laddove questa sia stata ritualmente e tempestivamente attivata; al fine della verifica della continuità del possesso del requisito di cui all’attestato di qualificazione, “è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato una istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. n. 16 del 2014; n. 27 del 2012; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091). Diversamente, il decorso dei predetti 90 giorni non preclude di per sé il rilascio dell’attestazione: essa deve però considerarsi nuova e autonoma rispetto all’attestazione scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio, senza, cioè, retroagire al momento di scadenza della precedente, ovvero senza saldarsi con quest’ultima (Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4148)” (v. Cons. Stato, sez. V, n. 7178/2020 cit.).
La ratio della regola dell’ultravigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione. Tuttavia, “occorre comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA, tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche” (v. TAR Napoli, sez. I, 12 agosto 2019 n. 4340).
Nel caso di specie, come dimostrato in atti:
– la SOA di cui si è avvalsa la società ricorrente aveva scadenza il 3 dicembre 2025;
– la ditta ausiliaria, già in data 31 luglio 2025, ha stipulato apposito contratto per ottenerne il rinnovo, ossia ben prima dei 90 giorni dalla scadenza previsti dalla disposizione normativa in precedenza richiamata;
– in data 26 gennaio 2026 la stessa ditta ha ottenuto la nuova SOA, per effetto della positiva verifica dei presupposti a tal fine.
In sostanza, nel caso in esame risulta applicabile la regola dell’ultravigenza della SOA, con conseguente infondatezza della censura incidentale sul punto.
Per quanto attiene all’ulteriore profilo dedotto dell’asserita non sostituibilità della ditta ausiliaria il Collegio ritiene come non vi siano ragioni per delibare tale aspetto, tenuto conto che la SOA risulta essere validamente posseduta dalla società ricorrente.
10.2. Col secondo mezzo di impugnazione del ricorso incidentale la società controinteressata deduce la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra la società ricorrente e la ditta ausiliaria, per violazione dell’art. 104 e dell’art. 26, dell’Allegato II.12 del codice appalti, non avendo esso ad oggetto tutti i fattori della produzione e tutte le risorse che, considerate nel loro complesso, hanno consentito all’ausiliaria di conseguire al SOA oggetto di avvalimento.
A sostegno della sua tesi, la ricorrente incidentale richiama la sentenza n. 1432/2024 di questo Tribunale.
Anche la seconda e ultima censura del ricorso incidentale non coglie nel segno.
Dirimente sul punto è proprio la precedente sentenza di questo T.A.R., dove un analogo contratto di avvalimento è stato dichiarato illegittimo in quanto non riportante alcuna dicitura in merito alla messa a disposizione dell’intero complesso aziendale, ai fini dell’avvalimento, per il quale è stata resa la certificazione SOA.
Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di avvalimento, dopo aver precisato quali siano, nello specifico, le risorse messe a disposizione dell’ausiliata, a differenza che nel caso trattato dalla sentenza richiamata, prevede espressamente che “Unitamente alle risorse e ai mezzi di sopra specificati, l’ausiliario, nel rispetto della propria natura e delle modalità di sua qualificazione, mette a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, gli hanno consentito di acquisire l’attestazione da mettere a disposizione”.
La tesi prospettata dalla società controinteressata risulta, quindi, smentita per tabulas, senza considerare che, avuto riguardo al principio di risultato che ammanta il vigente codice dei contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire come esso “rappresentando l’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nel settore delle commesse pubbliche, impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi, rectius ad aprioristici schematismi concettuali volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 marzo 2023, n. 3300; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 894/2026).
In sostanza il ricorso incidentale risulta essere infondato.
11. Per le suesposte ragioni, il ricorso principale va accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati, mentre il ricorso incidentale va respinto in quanto infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
1) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) respinge il gravame incidentale.
Condanna l’Amministrazione resistente e il consorzio controinteressato, pro quota e in parti uguali tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge, se dovuti,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario