Corte di Cassazione, sez. II, 21 aprile 2026, n. 10534

Condominio – Terrazzo a livello di proprietà esclusiva –  Copertura di un unico appartamento – Infiltrazioni – Spese – Ripartizione – Art. 1126, c.c. – Inapplicabilità – Art. 1125 c.c. – Applicabilità

Per ripartire le spese con oggetto infiltrazioni provenienti da una terrazza a livello di proprietà esclusiva con funzione di copertura per un unico appartamento non si applica l’art. 1123 c.c. che finirebbe per gravare per 2/3 sul proprietario dell’appartamento bensì l’art. 1125 c.c. che invece ripartisce le spese al 50% tra i due condomini.