Famiglia – Separazione – Rientro nella casa dei genitori – Addebito – Legittimità – Fattispecie
La decisione della moglie di rientrare nella abitazione dei genitori a breve distanza dal matrimonio senza validi ragioni con conseguente allontanamento dal domicilio familiare configura una grave violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), che, in sede di separazione dei coniugi, giustifica l’addebito. Nella fattispecie, l’allontanamento volontario e unilaterale della moglie configurava l’unica causa del naufragio dell’unione coniugale.