Famiglia – Divorzio – TFR dell’ex coniuge – Attribuzione – Modalità e condizioni
In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12-bis legge n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro ex coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.