Guardia di finanza – Militari atleti – Reclutamento – Attività agonistica – Dismissione – DPR 18 dicembre 2002, n. 316 – Modifiche – Schema di d. p.r. – Testo integrale del parere
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 28 agosto 2026
NUMERO AFFARE 00786/2026
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”. Testo integrale del parere
LA SEZIONE
Vista la nota in data 29 luglio 2026, prot. n. 37386, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sebastiano Galdino.
PREMESSO.
1.- Con nota in data 29 luglio 2026, prot. n. 37386, il Capo dell’ufficio legislativo – finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”.
Il d.P.R. n. 316/2002 è stato emanato in attuazione dell’art. 6, comma 4, lettere a), b) e d) della legge 31 marzo 2000, n. 78 (“Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.”), in base al quale “Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento … del personale dei gruppi sportivi … delle Forze di polizia, … con l’osservanza – per quanto qui di interesse – dei seguenti criteri:
- a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell’anno precedente;
- b) previsione che i gruppi sportivi, delle Forze di polizia …, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l’affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
…
- d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi …, ma idoneo ai servizi d’istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza”.
A corredo della richiesta, sono stati trasmessi altresì:
- a)il testo bollinato dello schema di provvedimento normativo;
- b)la “relazione al Ministro”, priva di data e sottoscritta dal Comandante Generale della Guardia di finanza, munita del visto del Ministro e della autorizzazione alla trasmissione al Consiglio di Stato del 29 luglio 2026 formulata ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (“Regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato”);
- c)la “relazione illustrativa”, priva di sottoscrizione;
- d)la “relazione tecnica”, munita della bollinatura;
- e)la “relazione di analisi tecnico-normativa” (ATN), priva di sottoscrizione con l’indicazione, quale referente, dell’ufficio legislativo – finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
- f)la “relazionedi analisi di impatto della regolamentazione” (AIR), priva di sottoscrizione con l’indicazione, quale referente, dell’ufficio legislativo – finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
- g)la valutazione n. VII 26/82 del 6 luglio 2026 del Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (NUVIR) in base alla quale l’attività di analisi, così come rendicontata nella relazione AIR, risulta adeguata;
- h)la nota del 24 luglio 2026, prot. n. 179901, con la quale il Ragioniere Generale dello Stato restituisce all’ufficio legislativo – finanze lo schema di provvedimento debitamente bollinato.
Lo schema in esame, che consta di due articoli, persegue l’obiettivo – si legge nella relazione al Ministro – di:
- a) ampliare la platea dei possibili partecipanti alle procedure di reclutamentodei militari atleti della Guardia di finanza prevedendo, in particolare, che le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti (compreso quello anagrafico) per l’ammissione alla predetta procedura concorsuale siano fissate nei bandi di concorso, anziché – come attualmente previsto – al 30 giugno e al 31 ottobre dell’anno di riferimento. Date, queste ultime, cui il vigente regolamento àncora il limite temporale entro il quale gli aspiranti atleti possono presentare la domanda di reclutamento ai fini, rispettivamente, della procedura ordinaria e di quella straordinaria di arruolamento.
In tal senso l’articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema novella l’art. 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 316/2002. Tale modifica – evidenzia la relazione illustrativa – allinea la disciplina applicabile al Corpo a quella vigente per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri;
- b) aggiornare, altresì, il regolamento al disposto degli articoli 9 e 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), in virtù dei quali le Pubbliche amministrazioni pubblicano nellahome page dei siti istituzionali, aggiornandoli costantemente, i dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale.
A tale ultimo riguardo l’articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema modifica l’articolo 3, comma 7, del citato d.P.R. n. 316/2002 disponendo la pubblicazione dei dati relativi a detti bandi “nella home page del sito istituzionale” in luogo del “Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza”.
In relazione ai profili finanziari, plausibilmente valorizzando il tratto meramente ordinamentale delle misure introdotte, la relazione tecnica – appositamente bollinata – si limita ad affermare che dallo schema di regolamento “non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Coerentemente il provvedimento prevede, all’articolo 2, l’apposita clausola di invarianza finanziaria.
Sotto distinto ma concorrente profilo importa ora segnalare che alla modifica di cui all’articolo 1 dello schema – riferisce la relazione AIR – conseguirà l’ampliamento della platea dei possibili aspiranti alle procedure di reclutamento. Sarà infatti consentita la partecipazione anche a coloro i quali maturino il requisito anagrafico minimo (17 anni) negli ultimi due mesi dell’anno di riferimento. Ciò nondimeno, evidenzia la relazione, il numero di detti soggetti – quantificabili in 84.110 unità, pari alla media dei soggetti nati in Italia negli ultimi due mesi degli anni dal 2009 al 2018 (ultimo dato disponibile) e residenti nel territorio dello Stato – esprime una stima prudenziale in eccesso. Ciò in quanto dalla predetta platea dovranno essere esclusi tutti quelli non in possesso degli ulteriori stringenti requisiti richiesti dal regolamento. In definitiva, pur non essendo possibile quantificare con esattezza il numero dei soggetti potenzialmente interessati, si tratta verosimilmente di un numero esiguo di destinatari che, come rileva anche la valutazione del NUVIR, potrebbe configurare la condizione richiesta per l’esenzione dall’AIR di cui all’art. 7 comma 1, punto b), del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169 (“Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”).
CONSIDERATO.
2.- In merito allo schema di provvedimento in esame occorre, preliminarmente, verificare la coerenza del procedimento seguito ai fini della sua adozione rispetto a quanto previsto dalla fonte primaria.
Si evidenzia innanzitutto che lo schema, pur rinvenendo il suo fondamento nella medesima base giuridica cui a suo tempo è stata data attuazione con il d.P.R. n. 316/2002, in realtà rappresenta un nuovo esercizio del potere regolamentare. Con riferimento a questo profilo – secondo principi consolidati affermati da questo Consiglio – è sempre riconosciuta all’Amministrazione la possibilità del riesercizio del potere regolamentare conferito dalla legge, in presenza di condizioni che determinino la necessità dell’intervento per così dire “manutentivo” di un regolamento, anche a distanza di tempo (per tutti, cfr. e plurimis Cons. Stato, Sez. cons. atti norm., pareri 23 dicembre 2023, n. 1585, 23 dicembre 2024, n. 1558 e 24 dicembre 2025, n. 1485).
Ciò detto, il citato d.P.R. n. 316/2002, oggetto di novella, sostanzia un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), come previsto espressamente dalla norma primaria sopra citata (art. 6, comma 4, l. n. 78/2000).
Al riguardo la Sezione osserva che l’effetto delegificante può prodursi soltanto una tantum, ossia in occasione dell’esercizio del potere regolamentare cui la norma primaria che contiene l’autorizzazione alla delegificazione riconduce l’effetto abrogativo: esso non può pertanto essere reiterato laddove esaurito (come la Sezione ha già osservato argomentando anche alla luce dell’articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400/1988: cfr. Cons. Stato, Sez. cons. atti norm., pareri 13 giugno 2025, n. 581 e 30 settembre 2025, 1039).
In virtù di quanto sopra, nel caso in esame, l’esercizio del potere regolamentare trova il suo fondamento nel paradigma normativo di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l. n. 400/1988 (anziché al comma 2) in base al quale l’iter procedimentale prevede in sequenza: a) la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; b) l’approvazione in sede preliminare del Consiglio dei ministri; c) il parere del Consiglio di Stato; e) la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
Posto che l’approvazione dello schema in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri (di cui alla lettera b che precede) deve essere acquisita previamente rispetto al parere del Consiglio di Stato, la Sezione rileva in proposito che l’effettuazione di detto passaggio non risulta in atti. Nello specifico non risulta l’attestazione del sottosegretario di Stato, tenuto, nella qualità di “segretario del Consiglio”, alla cura della “verbalizzazione” ed alla “conservazione del registro delle deliberazioni” (cfr. articolo 4, comma 2 legge n. 400/1988).
Il passaggio in questione si sostanzia, all’evidenza, non solo in un momento procedimentale formalmente necessario, ma in un adempimento che assume rilievo sostanziale. La figura procedimentale della “deliberazione preliminare” del Consiglio ha lo scopo di approvare e validare preventivamente la proposta ministeriale, da intendersi quale correlativamente ed intrinsecamente provvisoria, di uno schema normativo. Essa quindi, in tal senso, orienta, conforma e definisce – anche in relazione alle potenziali integrazioni, modifiche, rettifiche o rimodulazioni dell’originario schema normativo – il tenore definitivo della proposta ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere.
Pertanto, pur senza sospendere l’espressione del parere, la Sezione sollecita il Ministero a curare l’acquisizione della suddetta attestazione, con verifica di regolarità della scansione procedimentale.
3.- Con riferimento al merito delle disposizioni elaborate la Sezione non ha rilievi da formulare. Ritiene, peraltro, utile segnalare che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della richiamata l. n. 400/1988, il presente schema di decreto, rivestendo natura regolamentare ed essendo quindi annoverato tra gli “atti normativi a rilevanza esterna” per i quali sussiste, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”), il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della medesima Corte dei conti, facendo menzione di tale adempimento nel preambolo.
4.- Sotto il profilo redazionale si suggerisce di:
- a) prevedere nel preambolo:
– la citazione del comma 1 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 in luogo del comma 2;
– un “Visto” con riferimento al citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare, agli articoli 9 e 19;
– la “previa deliberazione del Consiglio dei ministri”;
- b) espungere dallo schema di decreto la firma del Ministro dell’economia e delle finanze, trattandosi di un decreto del Presidente della Repubblica.
P.Q.M.