Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 agosto 2026, n. 24765

Competenza e giurisdizione – Risarcimento del danno in sede civile – Danno erariale – Azione per responsabilità amministrativa-contabile – Indipendenza dei giudizi

L’azione civile innanzi al giudice ordinario con oggetto il risarcimento del danno e quella davanti al giudice contabile per danno erariale restano indipendenti anche se entrambi hanno come oggetto gli stessi fatti materiali. Nella fattispecie, il presidente di una società in house, interamente a partecipazione di un Comune, costituita per accertare e riscuotere tutti i tributi comunali, veniva sottoposto contemporaneamente  a giudizio civile e amministrativo contabile.